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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11248/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della regola che impone la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per danneggiamento. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di censura, perché ha rilevato un vizio formale del ricorso: era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. Dopo aver richiamato un precedente delle Sezioni Unite, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve rispettare la disciplina della rappresentanza tecnica.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale la parte non può proporre personalmente il ricorso, poiché è necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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