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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39798/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calia Franco aveva impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale amministratore della "Euroimpianti" s.r.l., deducendo: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e insufficiente prova della responsabilità e del fatto che l'omessa tenuta dei libri avesse impedito la ricostruzione degli affari; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: non sarebbe stata accertata la volontà specifica di distruggere o omettere le scritture per arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico) e non era esclusa la mera colpa o la distruzione volontaria; (3) censura sul riconoscimento della recidiva da parte della Corte di appello; (4) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accolto i primi due motivi rilevando che la Corte di appello aveva confuso le due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (sottrazione/distruzione/omessa tenuta vs. tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione) e aveva applicato impropriamente il dolo generico laddove per l'ipotesi di sottrazione/distruzione/omessa tenuta è necessario il dolo specifico. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione. I terzo e quarto motivi sono stati assorbiti, ma la Corte ha richiamato che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d'appello non può riconoscere la recidiva che il Tribunale non aveva computato.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito nel ricorso come norma procedurale invocata per vizio di applicazione; la Corte non fonda la decisione su un vizio formale relativo all'art. 192 ma sulla errata distinzione delle fattispecie sostanziali

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    art. 216, comma primo, n. 2 legge fall.

    La norma prevede due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/omessa tenuta (richiede dolo specifico: scopo di ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (ipotesi che presuppone libri rinvenuti ed esaminati e richiede dolo generico). La Cassazione ha richiamato la necessità di rispettare questa distinzione

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice documentale: la distinzione è utile per evitare la sovrapposizione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta per omessa tenuta; l'omessa tenuta, se priva di dolo specifico, può rientrare nella fattispecie semplice

  • sentenza Corte costituzionale n. 222/2018

    Corte cost. n. 222 del 2018

    Richiamata in fatto: ha determinato la riduzione, da parte della Corte di appello, della durata delle pene accessorie ad anni tre; è fonte che ha influenzato la determinazione delle pene accessorie nel grado di merito

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale citata per dire che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo le nuove forme processuali introdotte

Massime di principio

  • Per l'ipotesi di sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri contabili ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è necessario provare il dolo specifico: la condotta deve essere posta in essere con lo scopo di ottenere un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Quando i libri contabili vengono effettivamente rinvenuti ed esaminati e risultano tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio, si applica l'altra fattispecie dell'art. 216 n. 2 che richiede il dolo generico; le due ipotesi sono alternative e vanno distinte nettamente.
  • L'omessa tenuta dei libri, se non sorretta da elementi che dimostrino il dolo specifico, potrebbe configurare bancarotta semplice documentale (art. 217) e non la bancarotta fraudolenta: occorre accertamento puntuale dell'elemento soggettivo.
  • Il giudice d'appello non può attribuire di ufficio la recidiva se il relativo vizio non è stato dedotto o impugnato dal pubblico ministero; ciò costituisce un limite procedurale al riconoscimento di aggravanti personali in appello.
  • In caso di confusione motivazionale tra fattispecie alternative, la Corte di cassazione è incline ad annullare con rinvio per consentire al giudice del merito di riesaminare separatamente la natura della condotta, l'esistenza dei libri e l'elemento psicologico richiesto.

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