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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da una parte privata per la durata ritenuta irragionevole di un processo civile pendente davanti al Tribunale di Salerno. La Corte d'appello aveva inizialmente dichiarato inammissibile la domanda per mancata tempestiva proposizione dei rimedi acceleratori, ma poi, nel giudizio di opposizione, ha respinto nel merito la domanda ritenendo che il processo presupposto si fosse estinto per inattività delle parti prima della definizione del procedimento di opposizione e che, per effetto dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, operasse una presunzione di insussistenza del pregiudizio, non vinta da prova contraria. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 89/2001, sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la domanda di equa riparazione è proponibile anche in pendenza del procedimento presupposto e che quindi la valutazione andava compiuta con riferimento alla data di deposito del ricorso per equa riparazione, quando il giudizio presupposto era ancora pendente, con conseguente inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, affermando che la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, si applica sia alle domande di equa riparazione proposte dopo la definizione del processo presupposto, sia a quelle proposte in pendenza dello stesso, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 89/2001 nella parte in cui non consentiva la proposizione della domanda durante il procedimento presupposto. Secondo la Corte, la lettura proposta dal ricorrente sarebbe una interpretazione riduttiva e parzialmente abrogatrice della norma. Ne è conseguito il rigetto della censura e la conferma del decreto impugnato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione e per la mancanza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 89/2001

    La domanda di equa riparazione è proponibile anche in pendenza del procedimento presupposto, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale; la Corte usa però la norma nel quadro della disciplina complessiva della legge Pinto.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001

    La presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera in modo ampio e generalizzato sia quando la domanda di equa riparazione è proposta dopo la definizione del processo presupposto, sia quando è proposta mentre il processo è ancora pendente, se poi quel processo si estingue per inattività delle parti.

  • art. 181 c.p.c.

    La mancata comparizione delle parti può condurre all'estinzione del processo nel giudizio presupposto.

  • art. 309 c.p.c.

    L'estinzione per inattività delle parti nel processo presupposto comporta la cancellazione della causa dal ruolo e rileva ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza per l'estinzione del processo e, per analogia di effetto, per la presunzione di disinteresse alla coltivazione del giudizio.

  • art. 307 c.p.c.

    L'estinzione del processo per inattività delle parti e la cancellazione dal ruolo sono gli eventi che attivano la presunzione di insussistenza del pregiudizio.

  • art. 6, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    Richiamato nel ricorso per sostenere la non applicabilità della pretesa causa di inammissibilità; il testo della decisione non sviluppa un'interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la presunzione iuris tantum si applica anche alla mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio opera anche quando la domanda è proposta in pendenza del giudizio presupposto, se quest'ultimo si estingue per inattività delle parti.
  • La sentenza della Corte costituzionale che consente la proposizione della domanda di equa riparazione durante il processo presupposto non restringe l'ambito applicativo della presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001.
  • L'estinzione del processo presupposto per inattività delle parti può fondare una presunzione iuris tantum di mancato pregiudizio, superabile solo con prova contraria a carico del richiedente l'equa riparazione.
  • Ai fini della domanda ex legge Pinto proposta in pendenza del processo presupposto, il ricorrente deve dimostrare di avere comunque subito un danno da durata irragionevole nonostante la successiva estinzione del giudizio presupposto per inattività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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