Cassazione Penale, Ordinanza n. 08695/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mossa dall'interessato non evidenziasse un vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità, ma soltanto una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa alla Corte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 1 agosto 2025 con cui il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tre precedenti sentenze. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato e analizzato adeguatamente, in connessione tra loro, indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, prossimità temporale e similitudine delle modalità esecutive. La Corte ha però rilevato che la motivazione dell'ordinanza aveva già considerato gli argomenti difensivi e che il ricorrente si limitava a prospettare un mero dissenso valutativo e una lettura alternativa degli stessi elementi, mentre il giudice di merito aveva dato rilievo all'eterogeneità delle condotte, alla loro estemporaneità e alla notevole distanza temporale, escludendo così la prova di una originaria programmazione unitaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, della mancanza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa; non consente una revisione del merito o degli elementi fattuali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla continuazione, la deduzione di vizio di motivazione è ammissibile solo se evidenzia un effettivo deficit argomentativo o una manifesta illogicità della decisione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto.
- Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede un accertamento positivo della sua originaria esistenza: non basta il dubbio o la mera astratta compatibilità con l'ipotesi difensiva, perché il favor rei non può sostituirsi alla prova della continuazione.
- Gli indici sintomatici della continuazione, come omogeneità dei reati, prossimità temporale e modalità esecutive simili, devono essere valutati unitariamente, ma la loro presenza non impone automaticamente il riconoscimento del vincolo se il giudice di merito evidenzia elementi contrari, quali eterogeneità, estemporaneità e distanza temporale.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella ponderazione degli indici rilevanti ai fini della continuazione; il sindacato resta circoscritto alla correttezza logico-giuridica della motivazione.
Come è indicizzato
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