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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39572/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il debitore ha proposto opposizione al precetto notificato dalla società creditrice in forza di una sentenza del Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Salerno, investito dell'opposizione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lagonegro, ritenendo irrilevante l'elezione di domicilio effettuata nel precetto dalla creditrice in Salerno perché priva di collegamenti con il domicilio/residenza o con beni aggredibili nel territorio. Il debitore ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che solo lui, e non la creditrice, avrebbe potuto eccepire la mancata coincidenza tra luogo di elezione e luogo di esecuzione, con conseguente vincolo della creditrice alla scelta effettuata nel precetto. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione riguardava l'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nel precetto, ai fini della competenza territoriale per l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., quando l'elezione sia ritenuta 'anomala' perché priva di collegamento con i luoghi potenzialmente rilevanti per l'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassando la decisione impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio contenuta nel precetto, pur se asseritamente irrituale, non possa essere contestata dal creditore per negarne gli effetti ai fini della competenza; la contestazione della mancata coincidenza tra domicilio eletto e luogo di possibile esecuzione spetta al debitore opponente, che può così radicare la competenza nel diverso ufficio del luogo di notifica del precetto. In applicazione di tali principi, la competenza è stata confermata in favore del Tribunale di Salerno e la resistente è stata condannata alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 480, terzo comma, c.p.c.

    elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l'esecuzione

    La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore nel precetto serve a individuare il giudice competente per l'opposizione preventiva all'esecuzione, purché effettuata in un Comune rientrante nella circoscrizione di un ufficio giudiziario potenzialmente competente per l'esecuzione; se manca, l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo di notifica del precetto. Se l'elezione è anomala, resta efficace per la notificazione dell'opposizione, ma può essere contestata dal debitore ai fini della competenza.

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    opposizione all'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione

    La competenza per l'opposizione preventiva va determinata secondo il meccanismo previsto dagli artt. 27 e 480 c.p.c.; l'elezione di domicilio nel precetto incide sulla competenza solo nei limiti e con i correttivi individuati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 27 c.p.c.

    Concorre, insieme all'art. 480, terzo comma, c.p.c., a regolare l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione preventiva all'esecuzione in base alla dichiarazione del creditore nel precetto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione preventiva all'esecuzione, l'elezione di domicilio o dichiarazione di residenza contenuta nel precetto rileva ai fini della competenza territoriale solo se effettuata in un Comune appartenente alla circoscrizione di un ufficio giudiziario potenzialmente competente per l'esecuzione.
  • Se il creditore effettua nel precetto un'elezione di domicilio irrituale o anomala, tale elezione non diventa inesistente: resta efficace ai fini della notificazione dell'opposizione, ma può essere contestata dal debitore ai fini della competenza del giudice dell'opposizione.
  • La contestazione dell'anomalia della dichiarazione di domicilio nel precetto, quando incide sulla competenza per l'opposizione esecutiva, spetta al debitore opponente e non al creditore intimante, il quale resta vincolato alla propria scelta salvo che dimostri la correttezza dell'elezione nei luoghi in cui l'esecuzione poteva avere inizio.
  • L'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel precetto è giuridicamente diversa dall'elezione irrituale: nel primo caso la legge collega espressamente la competenza al luogo di notificazione del precetto, nel secondo caso opera una diversa disciplina fondata sulla possibilità di contestazione da parte dell'opponente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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