Cassazione Penale, Sentenza n. 49279/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, accogliendo il reclamo proposto da Giuseppe Pesce contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 6 dicembre 2022, aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire al detenuto periodici colloqui visivi con il padre Antonino Pesce, anch'egli sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge (artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.) e sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente escluso la necessità, in questi casi, di acquisire il parere della Direzione distrettuale antimafia (DDA) e la possibilità per l'Amministrazione di valutare le esigenze di sicurezza, oltre che di seguire l'orientamento della Corte di cassazione n. 29007/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha riconosciuto che, in linea di principio, il regime di cui all'art. 41-bis non esclude la possibilità di autorizzare colloqui visivi (anche mediante forme audiovisive controllabili a distanza) tra detenuti legati da rapporti familiari, ma ha stabilito che tale possibilità va sempre bilanciata con le esigenze di sicurezza correlate al 41-bis. Pertanto la magistratura di sorveglianza, nel valutare la concessione, deve prendere in esame tutti gli elementi rilevanti e apprezzare anche il contenuto del parere non vincolante della DDA, come previsto dall'art. 16.1 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126. Poiché l'ordinanza impugnata non si è attenuta a tali principi (ha escluso la rilevanza del parere DDA), la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (regime differenziato)
Non esclude, in via di principio, la possibilità di autorizzare colloqui visivi tra detenuti legati da rapporti familiari; tuttavia la loro concessione richiede un bilanciamento caso per caso con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Rilevato tra le norme richiamate nella doglianza del ricorrente come riferimento alle competenze e limiti in materia di misure detentive e benefici, va interpretato unitamente alle disposizioni che regolano il regime 41-bis in ordine al bilanciamento tra diritti del detenuto e esigenze di sicurezza.
Norma richiamata nel contesto normativo complessivo; la Corte la considera nel quadro della necessità di contemperare diritti e esigenze di sicurezza nelle misure di trattamento penitenziario.
La disciplina fondamentale dell'ordinamento penitenziario cui si riferiscono le norme richiamate; il regime 41-bis e le sue limitazioni devono essere interpretate nel rispetto dei diritti costituzionali e convenzionali.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 16.1
che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La circolare prescrive di acquisire il parere non vincolante della DDA per le richieste di colloqui tra detenuti in 41-bis; la Corte ritiene che tale parere, sebbene non vincolante, debba essere valutato e incluso nella ponderazione degli interessi di sicurezza e dei diritti del detenuto.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a mantenere rapporti familiari non è escluso automaticamente quando il familiare è anch'egli sottoposto al 41-bis; possono essere autorizzati colloqui audiovisivi controllabili a distanza.
- La concessione di colloqui tra detenuti in regime 41-bis richiede un bilanciamento caso per caso tra il diritto alla relazione familiare e le esigenze di sicurezza interne ed esterne all'istituto.
- La competente Direzione distrettuale antimafia (DDA) deve essere interpellata: il suo parere, pur non vincolante, costituisce elemento informativo rilevante che l'Amministrazione e la magistratura di sorveglianza devono valutare e motivare nella decisione.
- Le videoconferenze o altre forme audiovisive controllabili a distanza rappresentano modalità idonee per consentire colloqui mantenendo le restrizioni imposte dal 41-bis e minimizzando i rischi di contatti pericolosi.
- Se l'autorità che decide non prende in adeguata considerazione gli elementi di sicurezza e il parere della DDA, la decisione può essere annullata in sede di legittimità e la causa rinviata per nuovo esame.
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