Cassazione Penale, Ordinanza n. 01626/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revoca del decreto penale non opposto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato con decreto penale non opposto ha proposto istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca del decreto, sostenendo che il reato per il quale era stato condannato non sussistesse. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza inammissibile; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale la questione è stata ulteriormente coltivata. La Corte ha rilevato che la dedotta verifica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, del giudice della cognizione su sentenza irrevocabile non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione, rendendo quindi inammissibile anche il ricorso.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo fornito; il provvedimento riguarda comunque il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Richiamato implicitamente come ambito della decisione del giudice dell'esecuzione; la Corte afferma che la verifica dell'errore del giudice della cognizione su sentenza irrevocabile è estranea alla sua competenza.
La sentenza irrevocabile costituisce il presupposto del limite alla cognizione del giudice dell'esecuzione richiamato dalla Corte.
Non citato espressamente nel testo fornito; il tema sostanziale è la revoca di un decreto penale non opposto.
Massime di principio
- L'errore di fatto, di giudizio o di procedura commesso dal giudice della cognizione su una sentenza divenuta irrevocabile non può essere sindacato dal giudice dell'esecuzione, poiché tale verifica è estranea alla sua competenza.
- Quando l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione è radicalmente inammissibile, anche il successivo ricorso per cassazione che ne riproponga le medesime doglianze è inammissibile.
- La revoca del decreto penale non opposto non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione il merito della condanna irrevocabile, se la censura investe la sussistenza del reato e non un vizio rientrante nei poteri del giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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