Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per ILOR e IRPEF relativo all’anno 1993, emesso in conseguenza della cessione onerosa di una quota di partecipazione sociale. La contribuente aveva calcolato la plusvalenza sottraendo dal prezzo di vendita non solo il prezzo originario di acquisto e i costi direttamente inerenti alla partecipazione, ma anche i versamenti effettuati in conto capitale a favore della società. L’Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità di tali versamenti. La ricorrente ha sostenuto che la normativa sull’imposta sostitutiva consentisse di includere nel costo di acquisto ogni onere inerente alla partecipazione e ha inoltre denunciato un vizio di motivazione per la mancata applicazione dei principi del TUIR in materia di plusvalenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi del D.L. n. 27 del 1991, la plusvalenza è calcolata sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione, con deduzione dei soli costi direttamente riferibili alla partecipazione, quali spese notarili, bolli, registrazione e commissioni. I versamenti in conto capitale effettuati dal socio a favore della società non sono deducibili, poiché riguardano la società e la determinazione del reddito societario, non il reddito personale derivante dal trasferimento della partecipazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formalmente proposto come vizio di motivazione, ma sostanzialmente riguardante una questione di interpretazione e violazione di legge. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla L. n. 102 del 1991

    "le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, costituiscono redditi diversi e sono assoggettate all’imposta sostitutiva"

    La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni è determinata principalmente dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il prezzo pagato per l’acquisto, con deduzione dei soli costi direttamente inerenti alla partecipazione. I versamenti in conto capitale a favore della società non rientrano tra i costi deducibili.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha esaminato il motivo relativo alla corretta interpretazione della disciplina dell’imposta sostitutiva e lo ha ritenuto infondato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il vizio di motivazione su un fatto decisivo. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura della contribuente riguardava in realtà l’interpretazione di norme giuridiche, che avrebbe dovuto essere proposta come violazione di legge.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile alle sentenze pubblicate nel 2008, imponeva specifici requisiti per i motivi di ricorso e per i quesiti di diritto. La Corte lo ha richiamato nel dichiarare inammissibile il secondo motivo.

  • Artt. 81 e 82 del TUIR

    Le disposizioni invocate dalla contribuente in materia di redditi diversi e plusvalenze non sono state ritenute idonee a modificare la disciplina speciale prevista dal D.L. n. 27 del 1991.

  • Art. 62 del TUIR

    La Corte lo richiama per distinguere gli oneri relativi alla società, rilevanti nella determinazione del reddito societario, dai costi direttamente inerenti alla partecipazione ceduta, rilevanti per il calcolo della plusvalenza personale del socio.

Massime di principio

  • Nel calcolo della plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione, sono normalmente deducibili il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto e i costi direttamente collegati alla compravendita o alla partecipazione, come spese notarili, bolli e commissioni.
  • I versamenti in conto capitale o altri apporti effettuati dal socio a favore della società non sono automaticamente assimilabili al prezzo di acquisto della partecipazione e, secondo questo orientamento, non riducono la plusvalenza imponibile.
  • Quando una disciplina fiscale speciale regola espressamente il calcolo della plusvalenza, essa prevale sulle disposizioni generali del TUIR incompatibili o non direttamente applicabili.
  • In cassazione è essenziale qualificare correttamente la censura: una contestazione sull’interpretazione di una norma deve essere proposta come violazione o falsa applicazione di legge, non come semplice vizio di motivazione.
  • La deducibilità di un esborso dipende dalla sua concreta natura e dal suo diretto collegamento con il bene o diritto ceduto; il fatto che una spesa sia economicamente collegata all’investimento societario non basta, da solo, a renderla deducibile dalla plusvalenza personale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.