Sentenza del 26/05/2015 n. 2312 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTIVITÀ NON DICHIARATE DETENUTE IN PARADISI FISCALI - ART. 12 D.L. N. 78/2009 - Natura procedimentale - Sussiste - Efficacia retroattiva - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la natura procedimentale dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 e, conseguentemente, la sua efficacia retroattiva. Pertanto, la presunzione prevista dalla norma può operare anche con riferimento ad attività detenute all'estero e a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 alle attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate detenute in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. La questione principale è stabilire se tale disposizione abbia natura sostanziale, e quindi non possa applicarsi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, oppure natura procedimentale, con efficacia retroattiva. La sentenza ritiene che la norma sia procedimentale, poiché non istituisce nuovi tributi né nuove basi imponibili, ma introduce una presunzione secondo cui determinate attività estere, ricorrendo le condizioni previste, derivano da redditi sottratti a imposizione e trasferiti all'estero con finalità di occultamento.
Norme richiamate
talune attività detenute all'estero, a certe condizioni, debbono reputarsi costituite da redditi sottratti all'imposizione nel paese di produzione
La disposizione è interpretata come norma procedimentale e presuntiva: non crea un nuovo tributo né una nuova base imponibile, ma disciplina il metodo di accertamento di redditi ritenuti occultati mediante la detenzione di attività in paradisi fiscali. Per tale ragione è ritenuta applicabile retroattivamente.
Massime di principio
- Una norma tributaria che non introduce nuovi prelievi o nuove basi imponibili, ma disciplina presunzioni, modalità di accertamento o ripartizione dell'onere probatorio, può avere natura procedimentale.
- Le norme procedimentali tributarie, in linea generale, possono applicarsi anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore, purché non incidano retroattivamente sull'esistenza o sulla misura dell'obbligazione tributaria.
- La detenzione di attività non dichiarate in Paesi a fiscalità privilegiata può attivare presunzioni legali di provenienza da redditi sottratti a imposizione; il contribuente può dover fornire elementi idonei a superare tale presunzione, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La qualificazione di una disposizione come procedimentale non elimina la necessità di verificare la sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla norma, la corretta individuazione dei periodi d'imposta e il rispetto dei termini di accertamento.
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