Ordinanza n. 283/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 2163 del 27 maggio 2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo dei Vigili del fuoco; del verbale n. 123 del 20 maggio 2025 siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto, a carico del ricorrente, sussistente la causa di esclusione di “alterazione della composizione corporea (BIA: Massa grassa 29,4%)”, ai sensi del decreto del 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera b), il quale richiama l'art. 3 del D.P.R. del 17 dicembre 2015, n. 207; in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per l'assunzione di 300 Vigili del fuoco, fondato sull'accertamento di un'alterazione della composizione corporea per massa grassa pari al 29,4%
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione adottato in sede di scorrimento della graduatoria, nonché il verbale della Commissione medica e gli atti connessi. L'esclusione è stata motivata dalla ritenuta sussistenza della causa di esclusione relativa all'alterazione della composizione corporea, individuata mediante esame BIA nella massa grassa del 29,4%, ai sensi della disciplina regolamentare richiamata nel provvedimento. Dopo una precedente verificazione disposta dal TAR, il ricorrente ha proposto un'ulteriore istanza cautelare chiedendo la sospensione degli effetti dell'esclusione e l'ammissione al corso di formazione.
La decisione
Il TAR, valutati gli esiti della verificazione e il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, ha accolto la domanda cautelare. Ha disposto l'ammissione del ricorrente, con riserva e in soprannumero, al 103° corso di formazione appena avviato. L'ammissione può essere negata dall'amministrazione soltanto qualora sussistano giustificate ragioni didattiche, organizzative ed economiche, che dovranno essere esplicitate con congrua motivazione. La decisione non definisce il merito della controversia, la cui trattazione è stata confermata per l'udienza pubblica del 10 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base del bilanciamento degli interessi e della sussistenza del periculum in mora.
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
alterazione della composizione corporea (BIA: Massa grassa 29,4%)
È la disposizione indicata nel provvedimento amministrativo quale fondamento della causa di esclusione dal concorso.
art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È richiamato dal decreto ministeriale quale disciplina ulteriore della causa di esclusione relativa all'alterazione della composizione corporea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati personali relativi alla salute o comunque appartenenti a categorie particolari, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'ammissione con riserva e in soprannumero a un corso di formazione può essere disposta quando il bilanciamento degli interessi e il periculum in mora lo giustifichino, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità dell'esclusione.
- L'ammissione cautelare a un corso di formazione può essere subordinata alla verifica dell'assenza di giustificate ragioni didattiche, organizzative ed economiche ostative, che l'amministrazione deve esplicitare con congrua motivazione.
- L'accoglimento della domanda cautelare non comporta l'ammissione definitiva al concorso né definisce la controversia sulla legittimità dell'esclusione, che resta riservata alla fase di merito.
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