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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. Il motivo unico denunciava violazione di legge (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) sostenendo che l'ordinanza si fondava su mere congetture: l'unico indizio indicato sarebbe stato la presenza di contatti telefonici tra il ricorrente e il coindagato Ricciardi nelle due ore precedenti la rapina, contatti che avrebbero potuto avere spiegazioni alternative (es. frequente frequentazione) e quindi non sarebbero indizi gravi, precisi e concordanti. Si lamentava inoltre che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le argomentazioni difensive presentate in memoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava specifiche violazioni di legge né la manifesta illogicità della motivazione, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, materia riservata al giudice di merito. La Corte ha confermato che il compendio indiziario non si esauriva nei soli contatti telefonici, ma costituiva una triangolazione indiziaria fondata su numerosi e ravvicinati contatti tra i tre soggetti, sull'analisi delle celle agganciate, e sulle immagini video che collegavano Ricciardi e l'autore materiale (corrispondenze somatiche e posizione della mascherina rispetto ai tatuaggi). Il Tribunale aveva inoltre risposto puntualmente ai rilievi difensivi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'adozione dell'ordinanza cautelare: il provvedimento impugnato è un'ordinanza ex art. 309, confermata dal Tribunale della Libertà.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali): la Corte ha rilevato che il ricorso non ha indicato specifiche violazioni di legge né la manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni di cancelleria relative agli adempimenti successivi alla decisione: la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della Cancelleria.

  • Corte Cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata per rilevare che l'inammissibilità del ricorso, determinata da colpa, può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria; utilizzata per motivare la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione, non la valutazione concreta delle prove: le questioni di fatto sono riservate al giudice di merito, salvo vizi motivazionali specifici o violazioni di legge.
  • Un ricorso per cassazione che contesti i "gravi indizi" è ammissibile solo se denuncia violazioni normative puntuali o la manifesta illogicità dell'apparato motivazionale; proporre una versione alternativa dei fatti senza questi elementi porta all'inammissibilità.
  • La presenza di ripetuti contatti telefonici tra indagati, valutati insieme all'analisi delle celle e a elementi video, può costituire una 'triangolazione' indiziaria sufficiente a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
  • Il Tribunale deve rispondere ai rilievi difensivi: se lo fa in modo puntuale e coerente, la Cassazione tende a non rimettere in discussione la valutazione del merito.
  • L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale) e pertanto va valutata con attenzione la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.

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