Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 626/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-NA/L/Q/2024/120103 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 05/06/2025; di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli che ha revocato il nulla osta relativo a un'istanza di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede interinale ha dedotto, secondo quanto ritenuto dal TAR, che il termine per proporre ricorso non poteva decorrere prima della notificazione della revoca presso il domicilio fisico espressamente indicato nell'atto, indirizzato sia alla datrice di lavoro sia alla ricorrente. Ha inoltre rappresentato di non essere responsabile del consistente intervallo temporale decorso e delle conseguenze sfavorevoli derivatene, nonché di avere documentato il reperimento di una nuova occasione lavorativa anteriore all'emanazione del provvedimento impugnato. La questione cautelare ha quindi riguardato anche l'inerzia dell'Amministrazione nell'allocazione dell'alea temporale e l'omessa valutazione della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno collegato a un diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, elementi non implausibili a sostegno delle doglianze. In particolare, ha considerato non implausibile la necessità della notificazione presso il domicilio fisico indicato nella stessa revoca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione; ha escluso che il consistente spatium temporis potesse essere imputato alla ricorrente, rilevando che l'Amministrazione, con il proprio contegno inerte, appariva avere irragionevolmente trasferito su di lei l'alea del decorso del tempo. Ha attribuito rilievo anche alla nuova occasione lavorativa documentata, anteriore all'adozione dell'atto, ritenendo che tale circostanza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, in conformità alle circolari ministeriali. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia della revoca e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la decorrenza del termine per impugnare un provvedimento può essere ritenuta non certa quando l'Amministrazione abbia indicato un domicilio fisico per la notificazione e non risulti implausibile che la conoscenza rilevante si perfezioni mediante notificazione presso tale domicilio.
  • Il consistente ritardo dell'Amministrazione nell'adozione o nella comunicazione di un provvedimento sfavorevole non può essere automaticamente imputato al privato, soprattutto quando il ritardo sia dipeso dal contegno inerte dell'autorità e abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli.
  • Quando, prima dell'adozione di un provvedimento incidente sul soggiorno e sul lavoro dello straniero, emerga una nuova concreta occasione lavorativa, l'Amministrazione deve valutarne la rilevanza ai fini dell'eventuale rilascio di un titolo collegato a un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, secondo la disciplina applicabile e le proprie circolari.
  • La tutela cautelare può essere concessa quando le allegazioni sulla notificazione, sull'imputabilità del ritardo e sull'omessa considerazione di una nuova opportunità lavorativa presentino profili non implausibili e il provvedimento amministrativo abbia allocato irragionevolmente sul privato gli effetti del decorso del tempo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.