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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava l'annullamento di una sanzione amministrativa per infedele dichiarazione doganale (Euro 4.588,89) sostenendo che lo spedizioniere dichiaratore diretto fosse solidalmente responsabile con l'importatore. Contestava la sentenza per: (1) errata interpretazione del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n.2913/1992 artt. 201, 202, 205) e della normativa interna (L. 25/7/2000 n.213 art.2 commi 6-7 e art.8), chiedendo di estendere il debitore doganale a chiunque abbia partecipato all'operazione doganale; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla negligenza dello spedizioniere nella compilazione della dichiarazione; (3) violazione della disciplina sanzionatoria (D.Lgs. 18/12/1997 n.472 art.10/11) che, secondo l'Agenzia, comporterebbe responsabilità diretta dello spedizioniere anche ai fini delle sanzioni amministrative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e ha confermato le decisioni favorevoli allo spedizioniere. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di rappresentanza diretta, l'obbligazione doganale grava normalmente sull'importatore; lo spedizioniere dichiarante è responsabile solidalmente solo se ha fornito personalmente i dati o i documenti necessari alla dichiarazione nella consapevolezza della loro erroneità (o se era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza dell'infedeltà). La prova della partecipazione personale e consapevole grava sull'Amministrazione doganale e nel caso in esame non è stata fornita né prospettata. Per tali ragioni il ricorso è rigettato e le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    art. 201 comma 3; artt. 202 e 205

    La Corte interpreta che l'art.201 delimita la responsabilità del dichiarante: lo spedizioniere dichiarante è solidalmente responsabile solo se ha fornito i dati/documenti su cui si basa la dichiarazione sapendoli erronei o irregolari.

  • Legge 25 luglio 2000, n. 213

    art. 2 commi 6 e 7; art. 8

    I commi impongono agli spedizionieri l'onere di accertare regolarità, veridicità e completezza dei dati; tuttavia la responsabilità sussidiaria viene riconosciuta solo se lo spedizioniere ha effettivamente fornito i dati/documenti o era (o avrebbe dovuto essere) ragionevolmente a conoscenza dell'infedeltà.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La disciplina delle sanzioni amministrative non estende automaticamente la responsabilità allo spedizioniere: la responsabilità sanzionatoria richiede comunque i presupposti di partecipazione o di conoscenza/colpa stabiliti dalla normativa doganale.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    La Corte ha considerato i motivi di nullità/violazione e di omesso esame di fatti decisivi ma ha ritenuto infondate le deduzioni dell'Amministrazione, confermando che la prova della partecipazione personale grava sull'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel caso di rappresentanza diretta la responsabilità principale per la dichiarazione doganale grava sull'importatore; lo spedizioniere dichiarante non è automaticamente solidalmente responsabile.
  • Lo spedizioniere può essere ritenuto solidalmente responsabile solo se ha fornito i dati o i documenti che hanno determinato l'infedeltà della dichiarazione e lo ha fatto consapevolmente o con ragionevole conoscenza dell'errore; la semplice funzione di compilazione/controllo documentale non è sufficiente.
  • L'onere della prova circa la partecipazione personale e consapevole dello spedizioniere grava sull'Amministrazione doganale: senza prove specifiche l'azione sanzionatoria verso lo spedizioniere è destinata a fallire.
  • Gli obblighi di diligenza imposti dalla normativa (verifica di regolarità, veridicità e completezza) impongono agli spedizionieri adeguati controlli; se l'amministrazione dimostra che lo spedizioniere avrebbe dovuto ragionevolmente accorgersi dell'errore, può sorgere responsabilità.
  • In pratica, quando si valuta la responsabilità di uno spedizioniere in casi simili bisogna distinguere chiaramente tra: (a) ruolo di rappresentante diretto (agisce in nome e per conto dell'importatore) e (b) responsabilità per aver fornito dati/documenti errati o per negligenza grave; occorrono elementi probatori concreti della sua partecipazione colpevole.

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