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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40374/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, né si ricavano ulteriori dettagli sulla decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva che tali motivi non sono proponibili in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto sia sufficiente, non illogica e abbia dato adeguato conto delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che investono il merito della determinazione della pena quando il giudice di appello abbia motivato in modo sufficiente e non manifestamente illogico sulla quantificazione sanzionatoria.
  • La mancata applicazione delle attenuanti generiche può essere utilmente censurata in cassazione solo se la motivazione sul punto sia apparente, illogica o carente; non è invece consentito un nuovo apprezzamento del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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