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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10617/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Due soggetti avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito; la posizione creditoria era poi stata trasferita a una società cessionaria, che otteneva decreto ingiuntivo per oltre 8,2 milioni di euro. I fideiussori proponevano opposizione, rigettata in primo grado e poi confermata in appello. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza di primo grado fosse solo apparente o comunque priva di motivazione adeguata sulla censura relativa agli obblighi informativi della finanziaria/cessionaria, essendosi il giudice limitato a un rinvio generico a documentazione reperibile tramite link; 2) violazione degli artt. 2907 e 2909 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato interno una questione mai effettivamente decisa in primo grado, ossia la legittimazione/titolarità attiva del cessionario e la prova della cessione del credito, confondendola con la diversa questione degli obblighi informativi; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione del giudice di merito fosse apparente perché non riferita alla specifica questione devoluta e che la Corte d'appello avesse erroneamente ricostruito il giudicato interno, attribuendo alla sentenza di primo grado una statuizione sulla legittimazione attiva che, invece, non emergeva dagli atti o era comunque stata oggetto di impugnazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla/apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione o non è riferita alla questione concretamente posta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre in modo sufficiente le ragioni della decisione; un rinvio generico a documenti o a un link non integra motivazione adeguata se non chiarisce il punto controverso.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina del giudicato e dell'impugnazione, senza specifiche elaborazioni autonome.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma solo su capi effettivamente decisi e non impugnati; non può estendersi a questioni diverse da quelle realmente affrontate dal primo giudice.

  • art. 99 c.p.c.

    La devoluzione in appello riguarda le questioni effettivamente impugnate; la Corte valorizza la corrispondenza tra motivo di gravame e capo della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può attribuire alla sentenza di primo grado una statuizione diversa da quella effettivamente resa, né pronunciarsi su un diverso thema decidendum rispetto a quello devoluto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, senza ulteriore sviluppo decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, senza ulteriore sviluppo decisorio.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando non affronta la specifica questione devoluta o si esprime in termini solo astratti e generici, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi.
  • Il rinvio a documentazione prodotta in giudizio non basta, di per sé, a superare il vizio di motivazione se non rende intellegibile il percorso argomentativo adottato sul punto controverso.
  • Il giudicato interno si forma soltanto sulla statuizione effettivamente resa dal primo giudice e rimasta non impugnata; non può essere esteso per analogia a questioni diverse o solo supposte dal giudice dell'impugnazione.
  • Quando il motivo d'appello investe una specifica questione, il giudice di secondo grado deve verificare esattamente quale sia stato il capo deciso in primo grado e quale, invece, resti ancora devoluto, evitando confusioni tra titolarità/legittimazione, prova del credito e altre questioni distinte.
  • Se la sentenza di merito è cassata per motivi logicamente preliminari, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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