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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30867/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che il fatto riguardava l'acquisizione e il possesso di un'arma occultata, priva di matricola e ritenuta clandestina perché derivante dalla trasformazione di una pistola a salve. La difesa aveva sostenuto che l'imputato avrebbe prelevato l'arma da una cassettiera per sottrarla alla disponibilità del figlio, che in quel momento avrebbe manifestato impulsi suicidi. Il ricorso mirava a contestare, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale circa la consapevolezza dell'imputato sulla natura clandestina dell'arma e l'assenza di una giustificazione credibile sulle modalità di ricezione del bene.

La decisione

La Corte ritiene che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non aveva offerto neppure una minima giustificazione sulle specifiche modalità e circostanze della ricezione dell'arma, non sia smentita dalla tesi difensiva. La circostanza addotta, oltre a non essere concretamente riscontrata, è giudicata del tutto insufficiente a mettere in dubbio la piena consapevolezza dell'odierno ricorrente della natura clandestina dell'arma, priva di matricola e frutto della trasformazione di una pistola a salve. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la mera prospettazione difensiva di una finalità lecita o neutra del possesso dell'arma non è sufficiente a superare una motivazione di merito che fondi la consapevolezza della natura clandestina del bene su elementi concreti, quali l'assenza di matricola e la trasformazione da arma a salve.
  • Quando la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente non è supportata da riscontri concreti, essa non è idonea a incrinare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla piena consapevolezza dell'agente.
  • La contestazione in cassazione che si risolva in una rivalutazione del compendio fattuale, senza effettiva confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi

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