Ordinanza n. 15332/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1)del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. M_D A4B89B9 DE 12026 0000075 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe micro mini di peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8A66225E”, codice n. 6199699, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione n.1 del 19 marzo 2026 (doc. 3) , n.2 del 23 marzo 2026 (doc.4) e n. 3 del 30 marzo 2026 (doc. 5); 2.2) il verbale del Seggio di gara n.1 del 15 aprile 2026 (doc. 6), il verbale della Commissione giudicatrice n.1 del 16 aprile 2026 (attribuzione punteggi tecnici con tabella allegata doc. 7), il verbale n. 2 della Commissione giudicatrice del 17 aprile 2026 (attribuzione punteggi economici e totali con allegata tabella. doc. 8) e il verbale del Seggio di gara n.2 del 20 aprile 2026 (chiusura delle operazioni e formulazione della proposta di aggiudicazione, doc. 9) ; 2.3) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.4) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha dichiarato efficace l'aggiudicazione; 2.5) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.6) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell'Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati) nonché per accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del contratto d'appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpa con conseguente accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell'importo a base di gara e, in via estremamente subordinata per l'annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 17/6/2026: l'annullamento in via incidentale in parte qua: - del Verbale del Seggio di gara n. 1 del 15/04/2026 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 16/04/2026 di valutazione dell’offerta tecnica; - del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 17/04/2026 di valutazione dell’offerta economica; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 20/04/2026 per la chiusura delle operazioni e la proposta di aggiudicazione, tutti trasmessi da ARMAEREO; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_D A4B89B9 DE 12026 0000075 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la «gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe micro mini di peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8A66225E», codice n. 6199699, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l.; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siralab Robotics Srl il 10/7/2026: “l’annullamento previa sospensiva: 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_D A4B89B9 DE 12026 0000075 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe micro mini di peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8A66225E”, codice n. 6199699, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione n.1 del 19 marzo 2026 (doc. 3) , n.2 del 23 marzo 2026 (doc.4) e n. 3 del 30 marzo 2026 (doc. 5); 2.2) il verbale del Seggio di gara n.1 del 15 aprile 2026 (doc. 6), il verbale della Commissione giudicatrice n.1 del 16 aprile 2026 (attribuzione punteggi tecnici con tabella allegata doc. 7), il verbale n. 2 della Commissione giudicatrice del 17 aprile 2026 (attribuzione punteggi economici e totali con allegata tabella. doc. 8) e il verbale del Seggio di gara n.2 del 20 aprile 2026 (chiusura delle operazioni e formulazione della proposta di aggiudicazione, doc. 9) ; 2.3) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.4) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha dichiarato efficace l’aggiudicazione; 2.5) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.6) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell’Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati)” nonché di “accertare e dichiarare l’inefficacia e/o nullità del contratto d’appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 cpa con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente” e “la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara” e, in via estremamente subordinata per “l’annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa”. - in data 1 luglio 2026 la Società Siralab Robotics ha notificato atto di motivi aggiunti; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 2/8/2026: l'annullamento in parte qua: - del Verbale del Seggio gara n. 1 del 15/04/26 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale di gara della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione fattore tecnico; - del Verbale della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione finale; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 21/04/26 per la chiusura delle operazioni e la proposta di formulazione dell’aggiudicazione, tutti trasmessi da Armaereo in data 6/05/2026; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_D A4B89B9 DE 12026 0000075 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe micro mini di peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8A66225E”, codice n. 6199699, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l. - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al RTI Sky Eye Systems–Alpi Aviation della gara per l’acquisizione e il sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto ad ala rotante di classe micro-mini
Esito
La controversia
Siralab Robotics ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche l’inefficacia o nullità dell’eventuale contratto, il subentro, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, in subordine, l’annullamento della procedura con rinnovo. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorsi incidentali diretti a contestare la mancata esclusione di Siralab. Prima della discussione di merito, Siralab ha inoltre proposto un autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 35 d.lgs. 36/2023 per accedere al contratto stipulato il 29 maggio 2026 e ai relativi allegati, alla garanzia per l’esecuzione, al visto della Corte dei conti, ai documenti comprovanti i requisiti dell’aggiudicatario e agli atti relativi al finanziamento SAFE. Ha chiesto di rinviare la discussione della gara a dopo la trattazione di tale ricorso di accesso, fissata al 14 ottobre 2026, sostenendo che gli atti richiesti erano strettamente strumentali alla difesa nel giudizio sull’aggiudicazione e sul contratto. Le controparti si sono opposte al rinvio.
La decisione
Il TAR non ha deciso né i motivi contro l’aggiudicazione né i ricorsi incidentali, e non ha valutato in rito o nel merito la domanda autonoma di accesso. Ha ritenuto opportuno trattare preliminarmente il ricorso di accesso nella camera di consiglio già fissata per il 14 ottobre 2026, in considerazione della prospettata stretta strumentalità dei documenti alla difesa di Siralab nel giudizio principale e per salvaguardarne le prerogative difensive. Ha quindi rinviato la trattazione di merito del giudizio sull’aggiudicazione all’udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
ha chiesto di accertare ai sensi dell’art. 116 cpa e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il proprio diritto all’accesso a documenti relativi alla gara in epigrafe
Il ricorso per l’accesso documentale è indicato come strumento con cui Siralab mira ad acquisire documenti rilevanti per la difesa nel giudizio sull’aggiudicazione; il TAR ne dispone la trattazione preliminare, senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda.
ha chiesto di accertare ai sensi dell’art. 116 cpa e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il proprio diritto all’accesso a documenti relativi alla gara in epigrafe
La disposizione è richiamata quale base della domanda di accesso agli atti di gara, ritenuti dalla richiedente strumentali alla tutela delle proprie ragioni nel contenzioso sull’aggiudicazione; la decisione rinvia la trattazione della domanda, senza determinarne l’esito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dimostra, o prospetta in modo rilevante, che documenti richiesti con un autonomo ricorso per l’accesso sono strettamente strumentali alla difesa nel giudizio sull’aggiudicazione e sul contratto, il giudice può disporre la trattazione preliminare del ricorso di accesso e rinviare la discussione di merito della controversia principale, al fine di salvaguardare le prerogative difensive; tale scelta organizzativa non anticipa la decisione sull’ammissibilità o sulla fondatezza dell’accesso.
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