Ordinanza n. 3978/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche in parte qua e nella parte in cui occorrer possa: - del parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma in data 16 aprile 2026, prot. n. 24358 (rif. ns. prot. 13919 del 6.3.2026), notificato via PEC in data 16 aprile 2026, avente ad oggetto “Roma, Municipio XIII Aurelio - immobile sito in via Ottiglio, snc - Richiesta di autorizzazione paesaggistica QI/218232 del 30/10/2025 - Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D. Lgs. 42/2004”, limitatamente alla prescrizione per la tutela paesaggistica del seguente tenore: “Non dovrà essere realizzato il piano con le funzioni di lavatoio e locali di accumulo, ma dovrà essere previsto un piano coperture in cui saranno installati i pannelli solari e fotovoltaici ed eventualmente una minima superficie a locali tecnici, ma che non dovrà configurarsi come un ulteriore piano, come appare negli elaborati di progetto” e tutte le parti ad essa connesse, collegate, preliminari e/o conseguenziali; - Di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, atti endoprocedimentali, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente all'accoglimento della domanda; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere endoprocedimentale della Soprintendenza recante una prescrizione paesaggistica ostativa alla realizzazione di un piano con funzioni di lavatoio e locali di accumulo nell’ambito di una richiesta di autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2, del d.lgs. 42/2004. L’impugnazione riguarda specificamente la prescrizione secondo cui non avrebbe dovuto essere realizzato il piano destinato a lavatoio e locali di accumulo, dovendo invece essere previsto un piano di coperture destinato all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e, eventualmente, a una superficie minima di locali tecnici non configurabile come ulteriore piano. Sono stati impugnati anche gli atti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente né contiene una valutazione analitica della fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità del parere o della prescrizione paesaggistica. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini processuali della fissazione dell’udienza pubblica di merito, stabilita per il 17 novembre 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004
La norma è richiamata quale base del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel quale è stato reso il parere endoprocedimentale impugnato; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione specifica.
La disposizione è richiamata per la domanda cautelare e per la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito.
Il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura è ritenuta sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato né anticipare la decisione sulla sua legittimità.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una pronuncia definitiva sulle censure dedotte, ma assicura una tutela interinale mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →