Cassazione Penale, Ordinanza n. 16567/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per i reati di cui agli artt. 495 e 497-bis c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, deducendo un unico motivo. La Corte di cassazione rileva che il motivo è privo di specificità perché si limita a riproporre le stesse doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva respinto quei rilievi con argomentazione in diritto e in fatto ritenuta congrua e completa. In particolare, la censura sulla recidiva viene ritenuta incompatibile con l'obbligo motivazionale richiesto al giudice di merito.
Norme richiamate
È una delle fattispecie per cui l'imputato era stato condannato e la condanna è stata confermata in appello; il testo non specifica oltre la natura della condotta.
È una delle fattispecie per cui l'imputato era stato condannato e la condanna è stata confermata in appello; il testo non specifica oltre la natura della condotta.
sentenza Sezioni Unite n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690
Viene richiamata per affermare che la motivazione del giudice di merito sulla recidiva era conforme all'obbligo argomentativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto effettivo con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione; la mancata confutazione di tali argomenti rende la censura inidonea.
- In tema di recidiva, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando rispetta l'obbligo argomentativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
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