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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16567/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per i reati di cui agli artt. 495 e 497-bis c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, deducendo un unico motivo. La Corte di cassazione rileva che il motivo è privo di specificità perché si limita a riproporre le stesse doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva respinto quei rilievi con argomentazione in diritto e in fatto ritenuta congrua e completa. In particolare, la censura sulla recidiva viene ritenuta incompatibile con l'obbligo motivazionale richiesto al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È una delle fattispecie per cui l'imputato era stato condannato e la condanna è stata confermata in appello; il testo non specifica oltre la natura della condotta.

  • art. 497-bis c.p.

    È una delle fattispecie per cui l'imputato era stato condannato e la condanna è stata confermata in appello; il testo non specifica oltre la natura della condotta.

  • sentenza Sezioni Unite n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690

    Viene richiamata per affermare che la motivazione del giudice di merito sulla recidiva era conforme all'obbligo argomentativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto effettivo con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione; la mancata confutazione di tali argomenti rende la censura inidonea.
  • In tema di recidiva, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando rispetta l'obbligo argomentativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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