Cassazione Penale, Ordinanza n. 36125/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generici e meramente riproduttivi i quattro motivi, già vagliati con argomenti giuridici corretti dalla Corte d'appello (pagine 3-5 della sentenza impugnata). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nato il 24 agosto 1985, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'8 luglio 2025. Il ricorso articolava quattro motivi relativi al giudizio di responsabilità, all'identificazione dell'imputato e al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
in ordine al giudizio di responsabilità, all'identificazione del ricorrente e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5)
Il diniego della causa di non punibilità è indicato come questione già esaminata e respinta dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione non ne riesamina il merito, perché la relativa censura è generica e riproduttiva.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice d'appello.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è a lui imputabile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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