Cassazione Civile, Ordinanza n. 04223/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda riguarda la domanda proposta dalla procedura di una società di navigazione per far dichiarare inefficace e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., il pagamento di una rata di finanziamento a lungo termine eseguito il 1° luglio 2010 in favore della banca, per l'importo di € 651.800,95. Secondo la procedura, al momento del pagamento la banca conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato di decozione della debitrice, come desumibile da una pluralità di indici: bilanci e relazione sulla gestione, peso crescente dell'esposizione a breve, ritardi nei trasferimenti di sovvenzioni statali, riduzione delle sovvenzioni di equilibrio, prospetti della Centrale Rischi, richiesta di moratoria, notizie di stampa sul gruppo di appartenenza e qualità professionale dell'istituto di credito. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non dimostrata la scientia decoctionis della banca, valorizzando soprattutto la regolarità dei rapporti alla data del pagamento e l'irrilevanza o tardività di molti elementi indiziari. Con il ricorso per cassazione la procedura ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla prova presuntiva, sull'onere della prova e sull'art. 67 l. fall., per mancata valutazione complessiva degli indizi e per contraddittorietà della motivazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la riduzione delle sovvenzioni di equilibrio ex art. 19-ter l. 166/2009; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e motivazione apparente, per omesso esame dei documenti relativi alla Centrale Rischi e alla progressiva riduzione dei rischi a revoca. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sequenza logica seguita dai giudici di merito nella prova per presunzioni: prima selezione analitica degli indizi dotati di potenziale efficacia probatoria, poi loro valutazione complessiva, con esito negativo quanto alla prova della scientia decoctionis. Ha escluso la contraddittorietà motivazionale, osservando che il richiamo a una relazione della Corte dei conti del 22 luglio 2010 non costituiva ratio decisiva. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché, in regime di doppia conforme, non era stata adeguatamente evidenziata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque la censura mirava a contestare la diversa valutazione di un fatto già esaminato dalla corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando il difetto di specificità dell'appello sulla Centrale Rischi, l'assenza di una vera deduzione di omesso esame e l'inidoneità della censura ex art. 115 c.p.c. a contestare la mera valutazione delle prove. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
norma invocata per l'azione revocatoria fallimentare del pagamento di una rata di finanziamento, subordinata alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo accipiens
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio nella dimostrazione della scientia decoctionis mediante indizi
norma sulle presunzioni semplici, applicata nel senso che gli indizi devono essere selezionati e poi valutati complessivamente
richiamato quale parametro di precisione, gravità e concordanza degli indizi e della prova per presunzioni
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte
richiamato per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o irrimediabilmente contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi di motivazione apparente o errori processuali denunciabili in cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non una diversa valutazione del fatto già esaminato
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata
in ipotesi di doppia conforme limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
richiamato come rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in relazione al prospetto sintetico della Centrale Rischi
menzionato come disposizione sulla riduzione delle sovvenzioni di equilibrio, valorizzata dai giudici di merito ma ritenuta non decisiva ai fini della prova della scientia decoctionis
richiamato come provvedimento successivo al pagamento, non utilizzabile come indice decisivo della conoscenza dello stato di insolvenza al momento del pagamento
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo accipiens può essere provata per presunzioni, ma il giudice deve prima selezionare gli indizi dotati di precisione e gravità e poi valutarli complessivamente per verificarne la concordanza.
- La qualità di operatore qualificato, specie di un intermediario bancario, non basta da sola a dimostrare la conoscenza dell'insolvenza; essa impone soltanto di apprezzare gli indizi nel concreto contesto del rapporto e della vicenda specifica.
- Elementi sopravvenuti al pagamento non sono, di regola, idonei a provare la scientia decoctionis riferita al momento dell'atto revocando, salvo che servano solo come conferma di una situazione già emergente da dati anteriori e comunque non decisivi.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo il vizio di motivazione nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione apparente, non la diversa lettura delle prove.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non copre il dissenso sulla maggiore o minore forza persuasiva attribuita alle prove di parte.
- In regime di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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