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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31979/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 10 dicembre 2024, confermativa della decisione di primo grado del Tribunale di Caltanissetta del 16 maggio 2024, era articolato in tre doglianze e lamentava asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato. In sostanza, la difesa chiedeva un riesame nel merito della posizione dell'imputato, sostenendo letture ermeneutiche incompatibili con le emergenze processuali. La Corte di cassazione rileva che le censure riproducevano profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito e non contenevano una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione, in un contesto di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul carattere meramente riproduttivo delle doglianze, sulla richiesta sostanziale di un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità e sulla presenza di una "doppia conforme", che rende non censurabili con le modalità prospettate le valutazioni di fatto e di motivazione compiute dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 617 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la formula decisoria riguarda la condanna accessoria tipica in caso di inammissibilità; tuttavia dal solo testo non è determinabile con certezza un diverso fondamento normativo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo giudizio di merito sotto la veste di censure motivazionali, quando l'impugnazione si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Le doglianze contro una decisione di appello confermativa di quella di primo grado devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera riproduzione di censure già formulate non integra un motivo idoneo di ricorso.
  • In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla tenuta motivazionale è ulteriormente circoscritto, sicché non sono deducibili incongruenze motivazionali se non attraverso critiche specifiche e realmente confrontanti con le ragioni delle decisioni di merito.
  • Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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