Cassazione Penale, Sentenza n. 26446/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato inammissibili per intempestività gli appelli del pubblico ministero e della parte civile avverso l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di minaccia; questione principale: determinazione del momento utile per la tempestività dell'impugnazione (data di deposito nella cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p. vs data di ricezione presso la cancelleria del Giudice di Pace o data di spedizione per il pubblico ministero).
La decisione
La Corte accoglie parzialmente il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che l'appello presentato dalla parte civile fosse tempestivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pescara il 21 luglio 2022 ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p., per cui l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile e gli atti devono essere trasmessi al giudice civile competente per valore in grado d'appello per l'ulteriore corso. Quanto alla tempestività dell'appello del pubblico ministero (spedito il 22 luglio e pervenuto il 26 luglio, oltre il termine del 25 luglio), la Corte non ha consentito alla parte civile di contestarne l'inammissibilità, ritenendo che la parte civile non avesse interesse a impugnare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero; sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 582 comma 2 c.p.p.
Il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo di presentazione, effettuato ai sensi di questa norma, deve essere valutato con riferimento al momento del deposito stesso ai fini della tempestività, non al successivo momento di ricezione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 583 comma 1 n. 2 c.p.p.
art. 583 comma 1 n. 2 c.p.p.
Riguarda la possibilità di spedire l'atto a mezzo raccomandata; nel caso di specie il pubblico ministero ha spedito l'atto il 22 luglio ma la pervenienza è avvenuta il 26 luglio (oltre il termine), ma la Corte non ha deciso definitivamente sulla regola di computo in questa sede perché la parte civile non era legittimata a impugnare la dichiarazione di inammissibilità relativa all'appello del pubblico ministero.
art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000
art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000
La sentenza del Giudice di Pace è stata ritenuta depositata entro il termine di 15 giorni previsto da questa norma, da cui è stato calcolato il termine di impugnazione (scaduto il 25 luglio 2022).
art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p.
art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p.
È stata richiamata per definire il termine assegnato alle parti per impugnare la sentenza del Giudice di Pace, utile per la determinazione della scadenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il deposito dell'appello presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p. produce effetti temporali al momento del deposito stesso: non rileva il momento in cui l'atto viene successivamente trasmesso e ricevuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.
- La parte civile non ha interesse a impugnare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposta dal pubblico ministero e quindi non è legittimata a contestare tale inammissibilità; questioni sulla tempestività degli atti di terzi devono essere sollevate dalle parti interessate.
- Per gli appelli inviati a mezzo raccomandata dal pubblico ministero è prudente provare sia la data di spedizione sia la certezza della ricezione nei termini, perché il rischio di pervenienza oltre il termine può compromettere la tempestività; la cassazione in questa fattispecie non ha deciso il regime generale sulla computazione in presenza di arrivo posteriore.
- In caso di annullamento parziale di un'ordinanza che aveva dichiarato un appello inammissibile, gli atti vengono trasmessi al giudice competente per valore per il proseguimento dell'impugnazione civile.
- Conservare e documentare ricevute di deposito o di invio (data certa) è essenziale per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
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