Cassazione Penale, Sentenza n. 43530/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ejjabir ha chiesto che venisse dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Brescia (13/01/2021, irrevocabile 30/04/2021) sostenendo che, essendo il giudizio di appello svoltosi in forma cartolare in base alla normativa emergenziale, la Corte avrebbe violato le norme sul processo contumaciale: a suo avviso andava notificato personalmente all'imputato l'estratto della sentenza di appello (c.d. estratto contumaciale), omissione che avrebbe leso il principio del contraddittorio e configurato una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Inoltre censurava la motivazione del giudice dell'esecuzione come apparente e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le disposizioni straordinarie adottate durante l'emergenza pandemica consentivano lo svolgimento dell'appello in forma cartolare e che, in tale contesto, la comunicazione del dispositivo all'ufficio del pubblico ministero e al difensore dell'imputato soddisfaceva gli adempimenti necessari; non risultava previsto l'obbligo di notificare personalmente all'imputato l'estratto contumaciale. È stato inoltre osservato che il ricorrente era stato presente al dibattimento di primo grado, aveva eletto domicilio presso il difensore che ricevette la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello e che la motivazione della sentenza fu depositata nei termini. Per questi motivi la sentenza d'appello è divenuta irrevocabile e la richiesta di non esecutività è infondata. Ejjabir è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come fondamento della nullità assoluta per violazioni delle norme sul processo contumaciale; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse in una nullità assoluta, perché la disciplina emergenziale escludeva l'obbligo di notificare l'estratto all'imputato.
disposizioni transitorie ex lege 28 aprile 2014, n. 67
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina della contumacia ratione temporis; la Corte ha ritenuto non applicabile l'adempimento reclamato (notifica dell'estratto) alla luce delle regole emergenziali applicabili al caso concreto.
normativa emergenziale per l'emergenza pandemica (discipline sul processo cartolare e sulla trattazione in camera di consiglio)
La Corte ha interpretato tali norme nel senso che, durante l'emergenza, l'appello poteva essere trattato in forma cartolare tramite deposito di conclusioni scritte e che in tale quadro la comunicazione del dispositivo al PM e al difensore è sufficiente; la cartolarità prescinde dalla necessità di notifiche personali dell'estratto all'imputato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1 n. 9780/2017; Sez. 5 n. 9/2000; Sez. 3 n. 49164/2015; Sez. 2 n. 23749/2015; Sez. 6 n. 14830/2014)
I precedenti giurisprudenziali sono richiamati per affermare che in ipotesi di appello trattato in camera di consiglio la comunicazione del dispositivo al difensore vale quale rappresentazione dell'imputato e che in sede di incidente di esecuzione non possono essere devolute questioni diverse da quelle introdotte con l'istanza.
Massime di principio
- In regime di normativa emergenziale che prevede lo svolgimento dell'appello in forma cartolare, la comunicazione del dispositivo al pubblico ministero e al difensore è sufficiente e non sussiste un obbligo automatico di notificare personalmente all'imputato l'estratto della sentenza.
- La dichiarazione di contumacia e le sue conseguenze vanno valutate in relazione alla concreta forma di svolgimento dell'udienza: se l'appello non prevede udienza pubblica, il mancato svolgimento in presenza non equivale necessariamente a lesione del diritto di difesa.
- Per far valere censure nell'ambito di un incidente di esecuzione occorre che tali censure siano state tempestivamente proposte con l'atto introduttivo; questioni nuove possono essere sollevate con nuova istanza ma non possono essere considerate nel ricorso per cassazione per l'incidente se non previamente dedotte.
- La rappresentanza del difensore, nelle ipotesi di trattazione in camera di consiglio o cartolare, consente che le comunicazioni del dispositivo al difensore siano considerate efficaci anche a tutela dell'interesse dell'imputato.
- Le nullità dichiarate assolute ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c) devono essere effettivamente configurate: la mera omissione di una comunicazione formale non basta se la disciplina applicabile non prevede quell'adempimento e se le garanzie difensive nel concreto non sono state pregiudicate.
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