Cassazione Penale, Sentenza n. 6279/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto per sei motivi: contestazione della ritenuta pericolosita sociale di Leonardi per mancato rispetto dei parametri di abitualita e produttivita di profitti illeciti; censura della valutazione di fatti privi di giudicato penale (furti, rapina, dichiarazioni di collaboratori, e tre ipotesi di usura del 2015) e della mancata autonoma valutazione del giudice della prevenzione; mancata delimitazione temporale della pericolosita (periodi di soggiorno all'estero e detenzione); e vizi nella ricostruzione patrimoniale alla base della confisca, con specifica contestazione della mancata considerazione di versamenti tracciati a favore di Vitanza e della mancata riduzione della confisca per la quota giustificata dal mutuo ipotecario di 95.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi cinque motivi fossero in realta critiche alla motivazione del giudice di merito e quindi inammissibili in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva fornito ampia e puntuale motivazione sulla sussistenza della pericolosita generica e sull'abitualita di condotte delittuose e sul nesso temporale con gli acquisti. Quanto al sesto motivo, anche questo è stato considerato una censura di merito alla ricostruzione patrimoniale, non meritevole di intervento in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto provata l'insanabile sproporzione tra redditi leciti e acquisti, ha confermato che il mutuo non dimostra automaticamente la lecita provenienza della provvista e quindi non ha ridotto la confisca. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 1, lett. b)
art. 1, lett. b), d Igs. 6 settembre 2011, n. 159
La pericolosita ai fini delle misure di prevenzione richiede l'accertamento dell'abitualita nella commissione di delitti e della loro idoneita a produrre profitti che abbiano costituito il principale, anche se non esclusivo, mezzo di sostentamento del proposto. Tale criterio e stato applicato dal giudice di merito per delimitare il periodo sospetto e valutare la correlazione tra proventi illeciti e acquisti patrimoniali.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez.6, n. 21347 del 10/4/2018, Salanitro
Sez.6, n. 21347 del 10/4/2018, Salanitro, Rv. 273388
Principio secondo cui l'acquisto di un immobile con accensione di un mutuo non dimostra di per sé la lecita provenienza della provvista: occorre dimostrare la disponibilita di risorse lecite e sufficienti a sostenere le rate; in mancanza, il mutuo non giustifica automaticamente la provenienza lecita del bene.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice valuta la pericolosita generica in relazione all'abitualita e alla idoneita delle condotte a produrre profitti illeciti: occorre dimostrare nesso temporale tra produzione di redditi illeciti e acquisizioni patrimoniali.
- La Corte di cassazione non sindaca nuovamente la valutazione di merito e la motivazione dei giudici di appello se questi hanno fornito ragioni adeguate; i ricorsi che in realta attaccano la valutazione probatoria e la motivazione sono inammissibili.
- La mancanza di un giudicato penale non esclude l'utilizzabilita di elementi indiziari e di altre fonti probatorie (es. dichiarazioni di collaboratori) in sede di prevenzione, purché il giudice motivi adeguatamente la valutazione autonoma delle prove.
- Per contrastare una confisca, e necessario fornire una prova chiara e documentata dell'origine lecita delle somme e della capacita di sostenere oneri come le rate di un mutuo: semplici allegazioni o documentazione incompleta difficilmente bastano se sussiste sproporzione tra reddito e spese.
- Eventuali assoluzioni o richieste di assoluzione in procedimenti successivi non sono necessariamente decisive rispetto a misure patrimoniali se i fatti rilevanti alla confisca sono anteriori o il loro accertamento non incide sul nesso causale individuato dal giudice della prevenzione.
- La prova di donazioni o prestiti da terzi deve essere documentata e convincente: il giudice puo escludere la rilevanza di apporto familiare se la provenienza appare incerta o non documentalmente dimostrata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5990/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5991/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5992/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5996/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5998/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5999/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →