Cassazione Penale, Ordinanza n. 14672/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare cause di immediato proscioglimento nonostante l'accordo intervenuto. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo non consentito nel giudizio conseguente a concordato in appello, poiché non attinente alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione del consenso alla richiesta, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel giudizio successivo sono ammissibili in cassazione solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla conformità della decisione all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di immediato proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., quando il ricorso non investa profili consentiti.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso senza formalità quando il mezzo è proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Riferimento normativo del concordato in appello richiamato per delimitare l'ambito dei motivi proponibili in cassazione.
Riferimento alla richiesta di proscioglimento immediato dedotta dal ricorrente, ritenuta non scrutinabile nel caso di specie.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo se censura la formazione della volontà di accedere all'accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra decisione e contenuto concordato.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati con il concordato, ivi compresa la pretesa omessa verifica delle condizioni di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione inflitta.
- Quando il ricorso propone motivi non consentiti nel rito applicato, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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