Cassazione Penale, Sentenza n. 43192/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, eliminandole. Il resto della sentenza (compresa la pena principale concordata per i due episodi di bancarotta fraudolenta aggravata) è stato lasciato invariato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942 (legge fallimentare) e alla condanna al pagamento delle spese processuali. In sintesi: sostenuto che, essendo la pena concordata inferiore ai due anni di reclusione, il giudice non poteva pronunciare condanne alle spese, né applicare pene accessorie o misure di sicurezza ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Secondo la Corte l'art. 445 limita la possibilità del giudice di pronunciare pene accessorie, misure di sicurezza e condanne alle spese qualora la pena applicata con il patteggiamento sia inferiore ai due anni; perciò l'applicazione di tali misure nel caso concreto era illegittima
art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942 (legge fallimentare)
La norma prevede determinate pene accessorie in materia fallimentare, ma la Corte ha ritenuto che tale ultima comma non possa essere applicato nel caso di patteggiamento quando la pena concordata sia inferiore al limite previsto dall'art. 445 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Quando la pena concordata tramite patteggiamento è inferiore a due anni, il giudice non può legittimamente pronunciare condanne alle spese del procedimento, applicare pene accessorie o misure di sicurezza già vietate dall'art. 445 cod. proc. pen.
- Le disposizioni speciali che prevedono pene accessorie (es. art. 216 legge fallimentare) possono essere eliminate o annullate se la loro applicazione contrasta con i limiti procedurali posti dall'art. 445 cpp in caso di patteggiamento con pena sotto la soglia prevista.
- L'annullamento può essere disposto senza rinvio quando riguarda soltanto la parte della sentenza (pene accessorie) che si è rivelata illegittima, lasciando impregiudicata la pena principale concordata se questa è regolare.
- In situazioni analoghe è opportuno contestare specificamente l'applicazione di pene accessorie e la condanna alle spese quando la pena risultante dal patteggiamento è inferiore ai due anni, richiedendo l'annullamento limitato di tali provvedimenti.
- Per difendersi efficacemente, concentrare il gravame sulle incompatibilità formali tra le previsioni di legge sostanziali (es. norme speciali) e le limitazioni procedurali del patteggiamento; i giudici sono portati ad eliminare solo le parti illegittime senza riformare integralmente la sentenza.
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