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Sentenza

Sentenza n. 9350/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 210/25/CONS del 30 luglio 2025, contenente “ordinanza ingiunzione nei confronti di -OMISSIS- per la violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (contestazione n. 01/25/DSDI - proc. 70/CC)”; della nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 luglio 2025 (prot. Agcom n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025), menzionata nella delibera di cui sopra, ma non in possesso del ricorrente, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il formale concerto sullo schema di ordinanza ingiunzione; dell’atto di contestazione n. 1/25/DSDI del 5 febbraio 2025, recante “Contestazione al Sig. -OMISSIS- per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”; della segnalazione pervenuta all'Autorità da parte del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, trasmessa con nota del 7 ottobre 2024 (prot. Agcom n. -OMISSIS-), menzionata nella delibera di cui sopra, ma non in possesso del ricorrente; della richiesta di informazioni trasmessa, a fini istruttori, alla Guardia di finanza, in data 16 maggio 2025 (prot. Agcom n.-OMISSIS-) e della nota di riscontro della Guardia di Finanza, pervenuta in data 27 maggio 2025 (prot. Agcom n. -OMISSIS-), entrambe menzionate nella delibera di cui sopra, ma non in possesso del ricorrente; in via subordinata, anche per l'annullamento delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrorate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui all'allegato a) alla delibera 265/15/CONS; nonché per l’accertamento e declaratoria: - in via principale, che il ricorrente ha già pagato l'intero importo dovuto a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in relazione a tutti gli eventi di cui alla delibera dell'Autorità di cui sopra ed all'atto di contestazione dell'Autorità di cui sopra e che nessuna ulteriore sanzione pecuniaria poteva essere comminata al ricorrente per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 in relazione ad alcuno degli eventi di cui alla suddetta delibera e di cui al suddetto atto di contestazione; - in via subordinata, che la sanzione pecuniaria dovuta dal ricorrente per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è pari ad euro 5.000,00 (anziché euro 7.500,00) per ciascuno dei 50 eventi, come meglio specificato nei motivi del presente ricorso; - in via ulteriormente subordinata, che la sanzione pecuniaria dovuta dal ricorrente per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è pari ad euro 5.000,00 (anziché euro 7.500,00) per ciascuno dei 90 eventi di cui ai motivi del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202512907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sanzione di euro 675.000,00 per 90 violazioni del divieto di secondary ticketing, oltre agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava esclusivamente la legittimità e la proporzionalità della quantificazione della sanzione, non la sussistenza delle violazioni. Il ricorrente ha dedotto: l'illegittima applicazione del cumulo materiale anziché del cumulo giuridico, assumendo l'unitarietà della condotta perché realizzata tramite un unico account, nell'ambito di un medesimo disegno e in un arco temporale circoscritto; l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, anche perché il pagamento in misura ridotta sarebbe risultato superiore alla sanzione concretamente irrogata; il travisamento dei fatti quanto alla percentuale di biglietti rivenduti, ai prezzi applicati e al profitto conseguito; la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della condotta e alle condizioni economiche del trasgressore. In via subordinata ha chiesto l'applicazione del cumulo giuridico per gruppi di eventi o la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale di euro 5.000,00 per ciascuna violazione. Con motivi aggiunti ha sviluppato le censure alla luce della documentazione istruttoria successivamente conosciuta.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha escluso l'applicabilità del cumulo giuridico: l'art. 8 della legge n. 689/1981 richiede un'unica azione od omissione giuridicamente rilevante e non è sufficiente l'esistenza di un unico disegno violativo, di un unico account o di una connessione soggettiva e finalistico-programmatica. Le operazioni relative a eventi diversi, realizzate in date differenti e mediante autonome decisioni di acquisto e rivendita, costituiscono violazioni distinte; l'Autorità aveva invece correttamente unificato le operazioni riferibili al medesimo evento. È stata respinta anche la censura fondata sul confronto con il pagamento in misura ridotta, poiché tale istituto è una facoltà autonoma, parametrata alla cornice edittale per ciascuna violazione, e la successiva irrogazione di una sanzione inferiore non determina di per sé illegittimità o irragionevolezza. Il TAR ha invece ritenuto sproporzionata la quantificazione della sanzione. L'Autorità aveva stimato il profitto applicando a tutti gli eventi il prezzo medio di rivendita desunto da sei concerti dei Coldplay, caratterizzati da prezzi eccezionalmente elevati, e aveva utilizzato prezzi di offerta non necessariamente corrispondenti a transazioni concluse o a incassi effettivi. Tale metodo non era concreto, verificabile e rappresentativo dei diversi mercati degli eventi. La documentazione acquisita indicava ricavi effettivi pari a euro 272.492,73, costi riproporzionati pari a euro 163.271,18 e un profitto netto di euro 109.221,55, pari a euro 1.213,57 per violazione. Considerate anche la gravità e sistematicità della condotta, l'uso di numerosi account e piattaforme e la possibile esistenza di ulteriori utilità non documentate, il TAR ha ritenuto adeguata la sanzione minima di euro 5.000,00 per ciascuno dei 90 eventi, rideterminandola complessivamente in euro 450.000,00. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 545, l. 232/2016

    "vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi autorizzati alla loro emissione"

    La violazione del divieto integra un illecito autonomo per ciascuna condotta riferita ai singoli eventi, secondo la ricostruzione accolta dal giudice.

  • art. 8 l. 689/1981

    Il cumulo giuridico è configurabile esclusivamente in caso di concorso formale, quando una sola azione od omissione viola più disposizioni o la medesima disposizione; non basta un unico disegno violativo o una connessione soggettiva tra condotte autonome.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    È richiamato nel quadro normativo del cumulo delle violazioni amministrative, coordinato con l'art. 8 della medesima legge.

  • art. 16 l. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta è una facoltà autonoma di definizione anticipata, parametrata alla cornice edittale prevista per ciascuna violazione; il suo importo non vincola la successiva determinazione della sanzione.

  • art. 11 l. 689/1981

    La sanzione deve essere determinata considerando gravità della violazione, personalità dell'agente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze e condizioni economiche del trasgressore.

  • Allegato A alla delibera AGCOM 265/15/CONS

    Le linee guida adottano un criterio normativo-sociale dell'unicità dell'azione, fondato sulla contestualità degli atti e sull'unicità del fine o dell'effetto; tale criterio è stato ritenuto coerente con gli artt. 8 e 8-bis della legge n. 689/1981.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981 richiede che più violazioni siano riconducibili a un'unica azione od omissione giuridicamente rilevante; non è sufficiente che le condotte siano collegate da un unico disegno violativo, da un unico account o da una comune finalità economica.
  • La reiterazione della vendita o rivendita di titoli di accesso relativi a eventi distinti, programmati in date o luoghi diversi e realizzata mediante autonome operazioni, integra una pluralità di condotte sanzionabili separatamente, anche se inserita nella medesima attività complessiva dell'autore.
  • Il pagamento in misura ridotta costituisce una facoltà autonoma di definizione anticipata, il cui importo è parametrato alla cornice edittale per ciascuna violazione; il fatto che la sanzione successivamente irrogata sia inferiore all'importo complessivamente necessario per la definizione agevolata non rende, di per sé, illegittimo il cumulo materiale né irragionevole la sanzione.
  • Nella quantificazione di una sanzione amministrativa, il profitto dell'illecito può essere utilizzato indirettamente come indice delle condizioni economiche del trasgressore, ma la relativa stima deve fondarsi su dati concreti, coerenti e verificabili. Non è legittimo generalizzare prezzi eccezionali rilevati per un campione limitato di eventi o utilizzare meri prezzi di offerta come prova del prezzo effettivamente realizzato e dell'incasso conseguito.
  • La sanzione amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità, coordinando la gravità e la sistematicità della condotta e la necessaria funzione deterrente con le effettive condizioni economiche del trasgressore; ove la quantificazione originaria sia fondata su una sovrastima del profitto e della capacità economica, il giudice può rideterminarla nel minimo edittale, se questo conserva una concreta funzione repressiva e deterrente.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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