Cassazione Penale, Sentenza n. 35479/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Faedda impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., contestando che il Tribunale abbia in sostanza continuato a rendere decisiva la "mancata collaborazione" ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., nonostante le modifiche introdotte dalla sentenza Corte cost. n.253/2019 e dalla legge n.199/2022. Denuncia violazione di legge in quanto il nuovo assetto normativo richiede una valutazione basata sui nuovi pareri e sull'istruttoria rafforzata e non sulla sola assenza di collaborazione; lamenta inoltre vizio di motivazione per presunta contraddittorietà tra l'acquisizione dei pareri e la decisione fondata sulla proclamazione di innocenza, la mancata indicazione di ragioni plausibili per la non collaborazione e la proposizione di un'istanza di revisione.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato la nuova disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen. (legge n.199/2022) precisando che, pur non essendo più la collaborazione condizione automatica di ammissibilità, il detenuto deve allegare "elementi specifici, diversi e ulteriori" rispetto alla mera condotta carceraria per escludere i collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino. Il Tribunale di sorveglianza ha svolto un'istruttoria adeguata, acquisendo informazioni dall'istituto e dagli organi inquirenti, e ha ritenuto che il ricorrente non avesse ottemperato agli oneri di allegazione: la proclamazione di innocenza e l'attivazione di una istanza di revisione basata su fatti e testimonianze in parte artefatte sono state valutate come assenza di revisione critica e segno di perdurante pericolosità sociale. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
norma che disciplina i permessi premio (istanza di permesso previsto dall'ordinamento penitenziario)
la norma regola l'istituto oggetto della richiesta; il rigetto è stato motivato in relazione al mancato soddisfacimento delle condizioni richieste dall'art. 4-bis aggiornato
il testo post legge n.199/2022 richiede, per i reati ostativi di prima fascia, che il detenuto alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino; prevede inoltre adempimenti istruttori e acquisizione di pareri
la Corte e la giurisprudenza interpretano la norma come non impeditiva della concessione dei benefici ai non collaboranti, ma impongono oneri probatori e una istruttoria rigorosa per escludere la pericolosità e i legami con l'organizzazione
richiamato come riferimento alla disciplina della collaborazione con la giustizia; la modifica normativa ha reso non più assoluta la necessità della collaborazione ai fini dei benefici
sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
dichiarò l'illegittimità di una presunzione assoluta di pericolosità legata alla mancata collaborazione, imponendo una valutazione individualizzata e rigorosa delle condizioni di pericolosità
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199
ha riformulato l'art. 4-bis introducendo gli oneri di allegazione e l'istruttoria rafforzata per i non collaboranti; le norme possono applicarsi secondo il principio tempus regit actum quando il procedimento di applicazione è in corso
sentenza Corte costituzionale n. 32/2020 (richiamata)
richiamata per il principio tempus regit actum in tema di benefici penitenziari, ossia l'applicazione della normativa vigente al momento del procedimento
Massime di principio
- La mancata collaborazione non costituisce più, di per sé, un veto assoluto ai permessi premio per i reati ostativi: il detenuto può essere ammesso purché alleghi elementi "specifici, diversi e ulteriori" rispetto alla mera buona condotta carceraria.
- Il beneficiario ha l'onere di produrre elementi concreti e documentati (circostanze personali e ambientali, informazioni patrimoniali, iniziative a favore delle vittime, ragioni della mancata collaborazione, revisione critica del comportamento) che consentano di escludere legami attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino.
- Il giudice deve svolgere un'istruttoria rafforzata (acquisizione di pareri, informazioni dall'istituto, verifiche su situazione economica e relazioni familiari, accertamenti sull'operatività del sodalizio) e può ritenere insufficiente la sola partecipazione al percorso rieducativo o una mera dichiarazione di dissociazione.
- La proclamazione di innocenza, la proposizione di rimedi processuali (es. istanza di revisione) o la presentazione di testimonianze artefatte possono essere valutate negativamente se denotano assenza di revisione critica e possono rafforzare la valutazione di pericolosità.
- Nei casi complessi e per reati di particolare gravità è richiesto un grado più elevato di prova della rinuncia ai legami criminosi; la valutazione è sempre concreta e individuale.
- La nuova disciplina è applicabile alle istanze in corso secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria.
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