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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28196/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la detenzione di hashish ai fini di spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, commesso il 4 febbraio 2018. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza della prova della destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando che la destinazione a fini diversi dall'autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato valorizzando il quantitativo di droga, il materiale per il confezionamento, l'assenza di redditi e le dichiarazioni di un familiare; il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché generico e meramente reiterativo di censure già disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La destinazione della sostanza a fini diversi dall'autoconsumo integra elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice; la prova della finalità di spaccio grava sull'accusa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato indirettamente nella motivazione sulle attenuanti generiche, in quanto il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali.

Massime di principio

  • Nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la finalità di destinazione della sostanza non è una causa di non punibilità, ma un elemento costitutivo del fatto tipico; la relativa prova incombe sull'accusa.
  • Quando la condotta non è di immediata e univoca indicatività del consumo personale, la destinazione della droga va accertata dal giudice di merito valutando complessivamente elementi oggettivi e soggettivi, e il controllo di legittimità è limitato a vizi di motivazione manifesta o mancante.
  • Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può motivare il diniego facendo riferimento all'assenza di elementi positivi e anche ai precedenti penali dell'imputato.
  • In cassazione sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con motivazione adeguata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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