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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12037/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società creditrice per il pagamento di canoni e oneri derivanti da un contratto di affitto di ramo d’azienda, ingiuntivo rivolto sia alla società debitrice principale sia al fideiussore. Il fideiussore contestava la pretesa deducendo, in sintesi, la nullità della garanzia per indeterminatezza dell’oggetto, sostenendo che la fideiussione fosse omnibus e priva di indicazione di un importo massimo garantito, nonché la sua inefficacia/liberazione per fatti successivi, invocando anche la violazione degli artt. 1955, 1956, 1957, 1175 e 1375 c.c. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo la fideiussione nulla per mancanza del massimale ex art. 1938 c.c. e per violazione dell’art. 1956 c.c.; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione e dichiarato valida ed efficace la garanzia. In cassazione il fideiussore ha censurato la decisione d’appello per violazione delle norme sulla validità della fideiussione e sull’interpretazione del contratto, insistendo sulla nullità per assenza del massimale e sulla liberazione della garanzia per concessione di credito al debitore principale senza autorizzazione del garante. Con memoria ex art. 378 c.p.c. ha inoltre dedotto che, in altro giudizio tra le stesse parti, la Corte d’appello di Campobasso aveva già accertato con sentenza poi divenuta definitiva la nullità della medesima fideiussione omnibus, determinando un giudicato esterno ostativo alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, rilevando il giudicato esterno formatosi in un separato giudizio tra le stesse parti sulla nullità della medesima fideiussione omnibus per indeterminatezza dell’ammontare massimo garantito. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Cassata in relazione la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l’opposizione al decreto ingiuntivo, rigettando la domanda monitoria della società creditrice e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    La fideiussione per obbligazioni future richiede l’indicazione dell’importo massimo garantito; in mancanza, il negozio di garanzia è nullo per indeterminabilità dell’oggetto/ammontare complessivo garantito.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come causa di liberazione del fideiussore, ma non esaminato nel merito perché assorbito dal giudicato sulla nullità della garanzia.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e già valorizzato in primo grado; nel giudizio di legittimità la questione è stata assorbita dall’accertata nullità della fideiussione.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione ai doveri di correttezza e buona fede del creditore; questione assorbita.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione all’esecuzione secondo buona fede del rapporto; questione assorbita.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato quale norma sulla determinazione degli elementi essenziali del contratto, in relazione alla dedotta nullità della fideiussione.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in tema di determinabilità dell’oggetto del contratto; la Corte valorizza la necessità che l’ammontare garantito sia determinabile.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma generale sulla nullità del contratto in caso di contrasto con norme imperative o difetto di elementi essenziali.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione del contratto di fideiussione e del contratto collegato.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali.

  • art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memoria prima dell’adunanza camerale; la Corte ammette la produzione del giudicato esterno in questa fase.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale è rilevabile come elemento normativo e preclude il riesame della questione già decisa tra le stesse parti.

Massime di principio

  • In tema di fideiussione per obbligazioni future, la mancanza dell’indicazione dell’importo massimo garantito comporta nullità del negozio per indeterminabilità dell’oggetto/ammontare garantito.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una questione che costituisce il presupposto logico indispensabile della domanda è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e impedisce una decisione contrastante.
  • Ai fini del giudicato sostanziale occorre verificare l’identità di soggetti, petitum e causa petendi; se la questione già definita coincide nei suoi elementi costitutivi con quella dedotta nel secondo giudizio, il riesame è precluso.
  • La produzione documentale relativa al giudicato esterno sopravvenuto è ammissibile in cassazione fino all’udienza di discussione quando il giudicato si è formato dopo la notifica del ricorso.
  • Quando la nullità della garanzia assorbe integralmente la pretesa monitoria, restano assorbite le ulteriori censure relative alla liberazione del fideiussore o alla violazione dei doveri di buona fede del creditore.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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