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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36192/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di un soggetto riconosciuto come vittima del dovere, titolare di assegno vitalizio mensile ex art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, hanno chiesto che l'emolumento fosse corrisposto nel maggiore importo di euro 500,00, come previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anziché nella misura di euro 258,23 indicata dalla disciplina attuativa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la legge avesse previsto un'estensione graduale dei benefici alle vittime del dovere, entro limiti di spesa e secondo criteri di precedenza, e che non vi fosse violazione del principio di uguaglianza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005 e dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'equiparazione dell'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha affermato la necessaria continuità con l'orientamento consolidato secondo cui, in materia di benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati, l'assegno vitalizio mensile deve essere pari a quello attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in coerenza con l'intento perequativo della normativa primaria e con il principio di razionalità-equità ex art. 3 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito uniformandosi al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 562, L. n. 266/2005

    ha esteso ai soggetti qualificati come vittime del dovere i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo una logica perequativa

  • art. 1, comma 564, L. n. 266/2005

    disciplina l'assegno vitalizio mensile spettante alle vittime del dovere

  • art. 1, comma 565, L. n. 266/2005

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione dei benefici

  • art. 4, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 243/2006

    norma attuativa richiamata per censurare la quantificazione dell'assegno; la Corte dà continuità all'interpretazione che ne impone l'adeguamento all'importo previsto per le altre categorie equiparate

  • art. 3 Cost.

    evocato come parametro di razionalità-equità a sostegno dell'identità di trattamento economico tra categorie assimilate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • In materia di benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, l'assegno vitalizio mensile deve essere determinato in misura pari a quella prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quando la disciplina primaria esprima un chiaro intento perequativo.
  • Le disposizioni attuative non possono essere lette in modo da introdurre una quantificazione inferiore dell'assegno rispetto al parametro legislativo di equiparazione, se la normativa di rango primario e il diritto vivente conducono a un trattamento identico.
  • La qualificazione delle provvidenze come misure solidaristiche, e non risarcitorie, non esclude l'obbligo di assicurare parità di trattamento tra categorie espressamente assimilate dal legislatore.
  • Il giudice di merito deve conformarsi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quando questo abbia già chiarito il significato applicativo della disciplina, specie in presenza di un principio perequativo fondato anche sull'art. 3 Cost.

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