Cassazione Civile, Ordinanza n. 36192/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un soggetto riconosciuto come vittima del dovere, titolare di assegno vitalizio mensile ex art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, hanno chiesto che l'emolumento fosse corrisposto nel maggiore importo di euro 500,00, come previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anziché nella misura di euro 258,23 indicata dalla disciplina attuativa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la legge avesse previsto un'estensione graduale dei benefici alle vittime del dovere, entro limiti di spesa e secondo criteri di precedenza, e che non vi fosse violazione del principio di uguaglianza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005 e dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'equiparazione dell'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha affermato la necessaria continuità con l'orientamento consolidato secondo cui, in materia di benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati, l'assegno vitalizio mensile deve essere pari a quello attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in coerenza con l'intento perequativo della normativa primaria e con il principio di razionalità-equità ex art. 3 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito uniformandosi al principio affermato.
Norme richiamate
art. 1, comma 562, L. n. 266/2005
ha esteso ai soggetti qualificati come vittime del dovere i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo una logica perequativa
art. 1, comma 564, L. n. 266/2005
disciplina l'assegno vitalizio mensile spettante alle vittime del dovere
art. 1, comma 565, L. n. 266/2005
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione dei benefici
art. 4, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 243/2006
norma attuativa richiamata per censurare la quantificazione dell'assegno; la Corte dà continuità all'interpretazione che ne impone l'adeguamento all'importo previsto per le altre categorie equiparate
art. 3 Cost.
evocato come parametro di razionalità-equità a sostegno dell'identità di trattamento economico tra categorie assimilate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, l'assegno vitalizio mensile deve essere determinato in misura pari a quella prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quando la disciplina primaria esprima un chiaro intento perequativo.
- Le disposizioni attuative non possono essere lette in modo da introdurre una quantificazione inferiore dell'assegno rispetto al parametro legislativo di equiparazione, se la normativa di rango primario e il diritto vivente conducono a un trattamento identico.
- La qualificazione delle provvidenze come misure solidaristiche, e non risarcitorie, non esclude l'obbligo di assicurare parità di trattamento tra categorie espressamente assimilate dal legislatore.
- Il giudice di merito deve conformarsi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quando questo abbia già chiarito il significato applicativo della disciplina, specie in presenza di un principio perequativo fondato anche sull'art. 3 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36116/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36118/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36119/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36120/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →