Cassazione Penale, Ordinanza n. 06179/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto; la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo di essersi allontanato per un generico malessere legato all'abuso di alcol e per recarsi alla guardia medica; la dosimetria della pena, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul dolo generico del reato di evasione, consistente nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione. Ha inoltre escluso la configurabilità dello stato di necessità, poiché non era stata allegata una situazione di grave pericolo per la persona con caratteri di imminenza, indifferibilità e cogenza tali da rendere inevitabile la violazione della legge. Infine, ha reputato infondate le censure sulla pena, osservando che la pena era stata applicata nel minimo edittale, con esclusione della recidiva, e che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato in ragione dell'assenza di elementi favorevoli, dei precedenti penali e di ulteriori condotte illecite successive ai fatti. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di evasione dagli arresti domiciliari richiede il dolo generico, integrato dalla consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.
Lo stato di necessità può escludere il reato solo se vi è una situazione di grave pericolo per la persona, imminente e non fronteggiabile con alternative lecite; un generico malessere non è sufficiente.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua basata su assenza di elementi favorevoli e sui precedenti penali dell'imputato.
La recidiva contestata è stata esclusa ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel reato di evasione la prova del dolo non richiede uno specifico fine ulteriore: è sufficiente la consapevolezza di violare il divieto di allontanamento dal luogo di restrizione senza autorizzazione.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità in materia di evasione è configurabile solo in presenza di un pericolo grave, attuale e indilazionabile per la persona, tale da non lasciare margini reali di scelta lecita; esigenze o malesseri non adeguatamente specificati non bastano.
- Le censure in cassazione sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche e alla pena sono infondate quando la decisione di merito dia conto, anche per relationem, dell'assenza di elementi positivi e valorizzi precedenti penali e condotte successive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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