Ordinanza n. 1169/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere ritenute abusive e successiva nota di annullamento o dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di agibilità, con divieto di prosecuzione dell’attività alberghiera
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 20 giugno 2023, il verbale comunale e i verbali di sopralluogo relativi a diversi corpi di fabbrica del complesso alberghiero, nonché, con motivi aggiunti, la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva nota comunale dell’1 dicembre 2023, con cui l’amministrazione ha annullato e/o dichiarato inefficace la segnalazione certificata di agibilità e disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività alberghiera. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario accertare, mediante consulenza tecnica d’ufficio, la natura degli interventi realizzati sui corpi di fabbrica indicati nell’ordinanza di demolizione, verificando se abbiano riguardato parti interne o esterne, alterato sagoma, prospetti o volumi e se possano astrattamente qualificarsi come manutenzione straordinaria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto che il consulente tecnico d’ufficio originariamente nominato era impossibilitato a proseguire l’incarico, ha nominato un nuovo consulente, incaricandolo di rispondere ai quesiti già formulati e di esaminare la documentazione processuale e quella eventualmente acquisita. L’istruttoria riguarda tre gruppi di manufatti: i corpi di fabbrica indicati al n. 1 dell’ordinanza di demolizione, i due corpi indicati al n. 2 e l’edificio indicato al n. 4. Sono stati stabiliti gli adempimenti per il giuramento, l’eventuale nomina dei consulenti di parte, il deposito dell’anticipazione di euro 2.500,00, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale. L’anticipazione è stata posta solidalmente a carico di tutte le parti, restando regolati nei rapporti interni gli oneri definitivi secondo il principio della soccombenza. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito al 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
«ai sensi e per gli effetti dell’art. 19»
La disposizione è richiamata nella nota comunale impugnata quale base per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di agibilità e per il divieto di prosecuzione dell’attività; l’ordinanza istruttoria non ne esamina il merito.
«ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies»
La disposizione è richiamata dall’amministrazione nella nota impugnata; il TAR non formula in questa fase una valutazione sulla sua applicazione.
Massime di principio
- Quando la qualificazione edilizia degli interventi contestati richiede accertamenti tecnici su sagoma, prospetti, volumi, parti interne o esterne e compatibilità con la manutenzione straordinaria, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio prima di decidere il merito.
- L’anticipazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio può essere posta solidalmente a carico di tutte le parti, poiché l’attività dell’ausiliario è funzionale al superiore interesse della giustizia; la ripartizione definitiva resta regolata, nei rapporti interni, dal principio della soccombenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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