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Ordinanza

Ordinanza n. 867/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Frosinone 3 marzo 2017 n. 336.

Giustizia amministrativa201800481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Frosinone recante condanna al pagamento di euro 401.505,89, oltre interessi moratori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società creditrice ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Frosinone, che aveva ordinato all’Unione di comuni Antica Terra di Lavoro il pagamento di euro 401.505,89, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e alle spese. Il ricorso era stato accolto con precedente sentenza del TAR, che aveva designato un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Successivamente l’Unione è stata posta in liquidazione e il TAR aveva chiarito che il credito dovesse essere soddisfatto insieme agli altri crediti, secondo l’ordine previsto dalla legge, mediante la procedura di ripartizione dell’attivo dell’ente. Dopo l’approvazione del bilancio della gestione liquidatoria e il riaccertamento straordinario, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sui propri poteri, prospettando la possibilità di attivarsi nei confronti dei Comuni già aderenti all’Unione secondo le percentuali di riparto individuate dal commissario liquidatore, nonché di sostituirsi agli organi comunali per adottare gli atti necessari al pagamento con priorità assoluta. La questione specificamente esaminata riguarda quindi l’estensione dei poteri sostitutivi del commissario nell’ottemperanza e il rispetto dell’ordine legale dei crediti, in particolare in presenza di crediti muniti di cause legittime di prelazione.

La decisione

Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, stabilendo che i poteri del commissario ad acta comprendono ogni attività propedeutica al pagamento del credito della società, qualificato come chirografario. Tuttavia, il commissario non può disporre il pagamento con priorità assoluta né derogare all’ordine legale dei crediti: in presenza di crediti assistiti da cause legittime di prelazione, questi devono essere previamente soddisfatti o, comunque, devono essere accantonate le somme necessarie al loro integrale pagamento. Il commissario può attivarsi presso i Comuni interessati per le attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie all’esecuzione del giudicato. Qualora l’inerzia degli uffici comunali impedisca l’ottemperanza, il commissario può sostituirsi ad essi, ma soltanto dopo avere rivolto una diffida rimasta senza esito per centottanta giorni dal suo inoltro. Anche in tale ipotesi, il pagamento dei crediti poziori resta demandato esclusivamente agli uffici comunali competenti; il commissario può invece procedere alla soddisfazione del credito azionato dopo il previo accantonamento delle somme necessarie per i crediti privilegiati. Il dispositivo ha quindi disposto nei sensi della motivazione, senza ulteriori statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    ha chiesto se, alla luce di tale sopravvenienza giuridica, sia ancora attuale quanto disposto dal tribunale

    La disposizione consente al commissario ad acta di chiedere al giudice dell’ottemperanza chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato in presenza di sopravvenienze o dubbi sull’esercizio dei poteri conferiti.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    interessi moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231

    Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione riconosceva, oltre al capitale, gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, i poteri del commissario ad acta comprendono le attività amministrative, contabili e finanziarie propedeutiche alla soddisfazione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo.
  • L’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non consente al commissario ad acta di derogare all’ordine legale dei crediti: i crediti assistiti da cause legittime di prelazione devono essere previamente soddisfatti oppure devono essere accantonate le somme necessarie al loro integrale pagamento.
  • Il commissario ad acta può sostituirsi agli uffici degli enti locali obbligati soltanto quando la loro inerzia impedisca l’esecuzione del giudicato e sia stata previamente formalizzata mediante diffida rimasta senza esito per centottanta giorni dal suo inoltro.
  • Il commissario ad acta può procedere al pagamento del credito chirografario dopo il previo accantonamento delle somme necessarie per i crediti aventi grado poziore; il pagamento di questi ultimi resta comunque di competenza degli uffici degli enti locali competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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