Ordinanza n. 2360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 88/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'assegnazione di un incarico ritenuto demansionante
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente pubblico ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Sardegna aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'assegnazione dell'incarico oggetto di causa. Dal testo emerge un contestato demansionamento oggettivo, riconosciuto come incontestato dalla stessa amministrazione nelle difese svolte in primo grado, nonché una contraddizione tra l'assegnazione della posizione tabellare in questione e la successiva indizione di un interpello per la medesima posizione precedentemente ricoperta dall'appellante. È stato inoltre dedotto un pregiudizio connesso all'esercizio del mandato sindacale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris, valorizzando il demansionamento oggettivo risultante dall'assegnazione dell'incarico, non contestato dall'amministrazione, e la contraddittorietà del comportamento amministrativo rispetto all'indizione di un interpello per la posizione precedentemente ricoperta dall'appellante. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in ragione del pregiudizio arrecato, tra l'altro, all'esercizio del mandato sindacale. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha condannato le amministrazioni appellate alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l'assegnazione di un incarico determina un demansionamento oggettivo non contestato dall'amministrazione e risulta contraddittoria rispetto all'indizione di un interpello per la medesima posizione precedentemente ricoperta dall'interessato.
- Il periculum in mora sussiste quando il provvedimento organizzativo contestato arreca un pregiudizio attuale anche all'esercizio del mandato sindacale, tale da giustificare l'accoglimento della tutela cautelare.
- In caso di accoglimento dell'appello cautelare, il giudice può riformare l'ordinanza del TAR, accogliere l'istanza cautelare proposta in primo grado e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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