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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1587/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per intestazione fittizia di beni (art. 12-quinquies d.l. 306/1992 conv. l. 356/1992). Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) prescrizione del reato rilevante già al momento della decisione (violazione artt. 157 e 161 c.p.), sostenendo che la condotta si era consumata con gli atti risalenti al 2007-2008; 2) assenza di offensività della condotta perché comunque non avrebbe potuto eludere il sequestro/confisca; 3) illegittimità della confisca delle quote della "Caseificio Agrilat" (art. 240 c.p.) dati gli annullamenti e le restituzioni intervenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto la censura relativa all'assenza di offensività (ritenendo che l'intestazione fittizia possa eludere misure di prevenzione e sequestri), ma ha ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione: ha stabilito che il reato è del tipo istantaneo a effetti permanenti e si è consumato quando l'assetto societario apparente raggiunse carattere stabile (ultima condotta significativa nel 2007). La nomina successiva (Busillo) non è stata dimostrata come parte di una concatenazione funzionalmente collegata e non ha spostato il momento consumativo; perciò il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio, il proscioglimento per prescrizione comporta la revoca della confisca delle quote della "Caseificio Agrilat" (misura prevista dall'art. 240 c.p.) e la disposizione di restituzione/revoca correlata.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992

    d.l. n. 306/1992 conv. dalla l. n. 356/1992

    La norma punisce l'intestazione fittizia di beni per eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali: non solo per evitare la confisca ma anche per sottrarre i beni a misure cautelari come il sequestro. La Corte ha confermato che la condotta è idonea ad eludere tali misure.

  • art. 512-bis c.p. (norma di riferimento attuale)

    La sentenza segnala che la fattispecie prevista dall'art. 12-quinquies è sostanzialmente trasfusa nell'art. 512-bis c.p., ovvero la tutela penale contro l'intestazione fittizia finalizzata all'elusione delle misure patrimoniali.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Le norme sono state evocati in relazione alla determinazione del momento consumativo e alla prescrizione: la Corte ricorda la natura di reato istantaneo con effetti permanenti e che il momento consumativo va individuato quando l'assetto apparente diviene stabile.

  • art. 240, primo comma, c.p.

    La confisca prevista dall'art. 240 è facoltativa e può essere disposta solo in presenza di una sentenza di condanna; il proscioglimento per prescrizione comporta la revoca della confisca disposta in precedenza.

Massime di principio

  • Il reato di intestazione fittizia è un reato istantaneo a effetti permanenti: si consuma quando l'assetto apparente raggiunge stabilità. Per la decorrenza della prescrizione conta il momento della consumazione, non la perdurante situazione materiale.
  • Eventi successivi che modificano la compagine (es. sostituzione del nominativo dell'amministratore) non spostano automaticamente il momento consumativo; va provato il nesso funzionale e la concatenazione con il disegno elusivo originario.
  • Anche se una singola operazione non avrebbe materialmente reso impossibile la confisca, può comunque essere punibile se è idonea ad eludere misure cautelari o di prevenzione (sequestro, misure patrimoniali).
  • La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede una condanna: la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione comporta la revoca delle misure ablative accessorie disposte sulla base della condanna.
  • In giudizi analoghi è cruciale l'accertamento dei fatti e delle ragioni alla base di ogni variazione societaria: è onere dell'accusa dimostrare che atti avvenuti dopo la formazione dell'assetto apparente siano parte integrante e strumentale al medesimo disegno criminoso.

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