Cassazione Penale, Sentenza n. 47075/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi principali: a) denuncia di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina, sostenendo che la sentenza si sarebbe fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa che non avrebbe visto direttamente la condotta dell'imputata, avendo riferito soltanto di aver visto due donne in atteggiamento sospetto, e che non vi sarebbe prova specifica della sottrazione a carico della ricorrente; b) difetto di motivazione nel calcolo della pena, con la doglianza che il minimo della pena richiesto in appello sarebbe stato di anni due e mesi sette partendo da una pena base di quattro anni, e non di anni uno e mesi otto come ritenuto dal primo giudice, contestando pertanto un presunto errore di computo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato anche perché la questione concreta sollevata in cassazione (contestazione della responsabilità in fatto) era estranea al thema decidendum dell'appello, che aveva invece riguardato la qualificazione della condotta come tentativo di rapina impropria; perciò la censura risultava inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia apodittica o illogica. Il secondo motivo è stato ritenuto ugualmente infondato: non è emerso alcun errore di computo nella determinazione della pena e l'atto di appello aveva formulato una doglianza aspecifica chiedendo genericamente la concessione del "minimo della pena". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata, pronunciata il 23 settembre 2022.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 3 (ultimo inciso)
Impedisce che in cassazione siano dedotte censure estranee al thema decidendum dell'impugnazione proposta in sede di gravame; motivi nuovi o differenti rispetto a quelli effettivamente sollevati in appello possono essere dichiarati inammissibili.
Consente alla Corte, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa emersi dal ricorso.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 (Tosto)
Principio secondo cui la valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle fonti di prova è rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia illogica o apodittica.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso proporre censure che escano dal thema decidendum già delineato nell'impugnazione di merito: le questioni nuove o differenziate possono essere dichiarate inammissibili.
- La valutazione della attendibilità e della rilevanza delle prove è di competenza dei giudici di merito e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità, salvo che emergano profili di manifesta illogicità o motivazione apodittica.
- Le contestazioni sul calcolo della pena devono indicare chiaramente l'errore numerico o giuridico e fornire il computo alternativo; una richiesta generica del "minimo della pena" è aspecifica e insufficiente.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; pertanto, il ricorso infondato o formulato in modo improprio può avere oneri economici aggiuntivi.
- Prassi consigliata: in sede di appello e di ricorso per cassazione formulare con chiarezza e completezza tutte le censure che si intendono sostenere, documentando in particolare eventuali errori di calcolo della pena e indicando elementi concreti rispetto alla valutazione probatoria che si ritiene illogica.
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