Cassazione Penale, Sentenza n. 10305/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di rescissione del giudicato, ma la Corte di Appello di Messina l'ha dichiarata inammissibile sostenendo che l'istanza era stata depositata da difensore privo di procura speciale, in violazione dell'art. 629-bis, comma secondo, c.p.p. Il ricorrente ha invece sostenuto che la procura speciale era stata depositata via PEC in data 27/03/2024, sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore, e ha contestato la decisione con motivi di violazione degli artt. 629-bis, 122, 583, 178 e 179 c.p.p.; inoltre la difesa ha rilevato che il difensore aveva ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e che il Procuratore Generale non aveva eccepito la mancanza di legittimazione in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: dall'accesso agli atti è risultato che la procura speciale era effettivamente stata depositata il 27/03/2024 insieme all'istanza (attestazione di cancelleria del 02/10/2024), quindi la causa di inammissibilità indicata dalla Corte territoriale non era sussistente. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
La norma richiede procura speciale per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato; nel caso specifico la Corte di Cassazione ha accertato che la procura speciale era stata effettivamente depositata e quindi la causa di inammissibilità fondata su mancata procura non sussisteva
Articolo invocato nel motivo; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione autonoma di questo articolo oltre il richiamo a profili processuali rilevanti
Citato nel ricorso; la decisione si è concentrata però sulla verifica della presenza della procura speciale piuttosto che su una disamina estesa di questa norma
Richiamato tra le norme contestate; la Corte ha risolto la questione sulla base dell'accertamento documentale della procura e non ha fornito una lettura estensiva di questo articolo nel dispositivo
Citato nel motivo di ricorso ma la decisione si è fondata sull'accertamento della documentazione a supporto della legittimazione del difensore
Massime di principio
- La procura speciale depositata contestualmente all'istanza, anche se inviata via PEC e autenticata, è idonea a conferire legittimazione al difensore se ciò risulta dagli atti di cancelleria; prima di dichiarare l'inammissibilità per mancanza di procura il giudice deve verificare i registri e gli atti custoditi in cancelleria
- L'accesso agli atti può svelare errori materiali o di fatto commessi dalla corte territoriale: se la documentazione dimostra la correttezza formale, la Cassazione può annullare l'ordinanza errata e disporre il prosieguo del procedimento
- La mancata eccezione da parte del pubblico ministero in udienza può essere un elemento rilevante ma non sostituisce l'accertamento documentale circa la regolarità della procura
- Per evitare controversie procedurali è consigliabile depositare e verbalizzare la procura speciale con modalità tracciabili (PEC, attestazioni di deposito in cancelleria, autentiche del difensore) e conservare le relative attestazioni
- Quando si contesta un provvedimento per presunta carenza di legittimazione, la strategia pratica è mostrare tempestivamente le prove di avvenuto deposito della procura e chiedere accesso agli atti per ottenere le attestazioni di cancelleria che comprovino il deposito
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