Cassazione Civile, Ordinanza n. 21485/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non ha statuito sulle spese e ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non vi è stata decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Venezia. Prima della decisione, però, ha depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., datata 14 febbraio 2026. Il giudizio di legittimità risultava quindi definibile per estinzione, senza necessità di esaminare i motivi dell’impugnazione, che nel testo non sono specificati.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente rende possibile la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
La Corte, preso atto della rinuncia, dichiara l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, in base al caso concreto, i presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente intervenuta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame del merito.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può non pronunciare sulle spese se non ricorrono i presupposti per una statuizione al riguardo, secondo quanto emerge dal caso concreto.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la Corte esclude la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
Come è indicizzato
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