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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17992/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma attenuata. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla determinazione della pena: si sosteneva, in termini generici, che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e si invocava un più mite dosimetria, senza però confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata né indicare specifiche illogicità o travisamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sulla pena era generica e non correlata al caso concreto; inoltre, ha osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico, evenienze escluse nella specie poiché la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per la detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità; il testo indica il reato contestato ma non ne affronta il merito.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena, che deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di commisurazione della pena; la Cassazione ribadisce che la valutazione è sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla determinazione della pena è inammissibile se si risolve in deduzioni generiche e in una mera richiesta di trattamento più mite, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il giudice di merito assolve adeguatamente l'onere motivazionale sulla pena quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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