Cassazione Penale, Sentenza n. 11630/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) pronunziata dal Tribunale di Genova e dalla Corte d'Appello di Genova. Le censure principali erano: violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale nonostante la tempestiva istanza di trattazione orale; illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; mancata considerazione della configurabilità del mero tentativo; mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno; e, per Cangialosi, dedotta lesione del giusto processo per espressioni ritenute pregiudizievoli e riferimenti a modalità allusive legate alla regione di provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la questione preliminare relativa alla nullità per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020: poiché i difensori avevano ritualmente e tempestivamente richiesto la trattazione orale e la Corte d'Appello ha comunque deciso in camera di consiglio non partecipata, si è verificata una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Per tale motivo la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per un nuovo giudizio. I restanti motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (art. 23)
L'istanza difensiva di trattazione orale, se tempestiva e rituale, vincola la Corte d'Appello: la decisione con rito camerale non partecipato in presenza di tale istanza determina nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio
Costituzione, art. 111
Tutela del giusto processo e del diritto al contraddittorio: la violazione del diritto di difesa incide sulla validità del giudizio
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Il diritto ad un processo equo include il contraddittorio: la mancata trattazione orale richiesta dalla difesa può costituire violazione dell'art. 6
Codice di procedura penale, artt. 178 (comma 1 lett. c) e 180
Regole sulla nullità: la Corte ha qualificato il vizio come nullità generale verificatasi nel corso del giudizio, deducibile con ricorso per cassazione
Codice di procedura penale, art. 606 c.p.p. (lett. b) e e))
Norme citate a fondamento dei motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali), utilizzate per enunciare i profili di impugnazione
Massime di principio
- Se in appello il difensore formula per tempo e in forma rituale richiesta di trattazione orale ai sensi della disciplina emergenziale (D.L. 149/2020), la decisione della Corte in camera di consiglio non partecipata integra una nullità deducibile in cassazione per violazione del contraddittorio
- La richiesta di trattazione orale riferita alla decisione dell'appello non va reiterata ad ogni rinvio d'ufficio: se l'istanza originaria è presente negli atti e il giudizio viene comunque definito in rito camerale non partecipato, sussiste la nullità
- Una volta accertata la nullità per violazione del contraddittorio, gli altri motivi di impugnazione relativi alla valutazione della prova o a circostanze attenuanti possono rimanere assorbiti e il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio
- Le censure su espressioni giudiziarie potenzialmente pregiudizievoli (es. riferimenti a modalità allusive legate alla provenienza) possono essere rilevanti sotto il profilo del giusto processo, ma il loro esito concreto dipende dalla valutazione complessiva della lesione del diritto di difesa
- Per preservare il diritto alla trattazione orale è opportuno che la richiesta sia inserita e documentata nel fascicolo processuale (copia dell'istanza), così da poter agevolmente dedurre la nullità in caso di decisione in camera di consiglio non partecipata
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