Cassazione Penale, Sentenza n. 34041/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere dopo che il GIP aveva concesso gli arresti domiciliari. La difesa deduceva omissioni e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, rilevando fra l'altro la sopravvenuta collaborazione di un soggetto apicale (Domenico Milella), il decorso del tempo e l'assenza di considerazione sull'efficacia degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e sulla disgregazione del gruppo criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato il provvedimento per nuovo esame al Tribunale competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato gli elementi sopravvenuti (in particolare la collaborazione di Milella e gli effetti sulla struttura del gruppo criminale) e non ha dato conto compiuto della persistenza delle esigenze cautelari nel corso dell'esecuzione della misura, tenendo conto correttamente del criterio di adeguatezza e proporzionalità e del ruolo del tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di cui al comma 3 è relativa e va comunque verificata alla luce degli elementi concreti del caso; non è assoluta e richiede motivazione specifica se si intende mantenerla nel tempo.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3 bis
La possibilità di misure alternative rafforzate (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) deve essere valutata concretamente e confrontata con la custodia carceraria; il Tribunale deve spiegare l'eventuale non assimilabilità fra le misure.
Regola la revoca o la sostituzione delle misure cautelari in corso: il giudice che decide deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari nel corso dell'esecuzione della misura, tenendo conto di fatti sopravvenuti.
Disposizione procedurale che consente alla Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare il provvedimento al giudice competente per un nuovo esame.
art. 292 cod. proc. pen., lett. c-bis
Norma richiamata dal ricorso come vizio denunciato (violazione di legge), ma la decisione della Corte si è concentrata sulla carenza di motivazione e sulla valutazione degli elementi sopravvenuti piuttosto che su un mero vizio formale di questa disposizione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 47120/2021 e Sez. Un. n. 16085/2011)
«Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 c.p.p.; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e gli eventuali fatti sopravvenuti che ne evidenzino l'attenuazione»
La giurisprudenza distingue il tempo trascorso dalla commissione del reato (già valutato nell'ordinanza genetica) dal tempo di esecuzione della misura cautelare: quest'ultimo è rilevante per verificare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura nel suo corso, specie se emergono fatti nuovi.
Massime di principio
- Nel giudizio di revoca o sostituzione di misure cautelari (art. 299 c.p.p.) il fattore temporale da valutare è principalmente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, non semplicemente il tempo dalla commissione del reato.
- La presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, è relativa: il giudice deve motivare in concreto la necessità della custodia, soprattutto se vengono allegati elementi sopravvenuti che possono indebolire le esigenze cautelari.
- Elementi sopravvenuti rilevanti (es. collaborazione di figure apicali, disgregazione dell'organizzazione, assenza di contatti tra indagato e coindagati) devono essere esaminati e motivati espressamente prima di confermare il ripristino della custodia in carcere.
- La scelta del rito abbreviato non costituisce automaticamente indice di pericolosità o di mancata resipiscenza; va valutata separatamente e non può sostituire una motivazione specifica sulla persistenza del pericolo di reiterazione.
- Gli arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico possono essere adeguati se il giudice dimostra, con motivazione puntuale, che tali misure soddisfano le esigenze cautelari; la collocazione domiciliare nel territorio di operatività del gruppo criminale è un elemento che può invece orientare verso la custodia, ma deve essere valutato nel complesso.
- Il giudice che ripristina la custodia deve rispondere esplicitamente alle argomentazioni difensive e spiegare perché i nuovi elementi non attenuano le esigenze cautelari; l'omessa considerazione di tali argomentazioni costituisce motivo di annullamento.
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