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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5117 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego delle misure tariffarie preferenziali richieste per l'importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 del 16/09/2008. I certificati di origine inizialmente presentati, FORM AA e poi FORM A, erano stati ritenuti non conformi. La società ha impugnato la sentenza della CTR Toscana del 16/01/2012, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione favorevole alla contribuente della CTP di Livorno del 24/06/2010. Con il primo motivo, la società ha contestato l'errata applicazione della procedura di controllo a posteriori e l'assenza di prova delle due comunicazioni alle autorità venezuelane previste dall'art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base dell'art. 93-bis anziché sulla questione devoluta in appello; tale motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti precisati in motivazione: pur rilevando che la CTR aveva richiamato impropriamente l'art. 93-bis, ha ritenuto che la censura sulla scelta della norma fosse infondata, poiché la motivazione della CTR faceva riferimento sostanziale agli artt. 94 e seguenti. Ha però cassato la sentenza perché non risultava che fosse stata seguita e documentata la procedura prevista dall'art. 94, paragrafo 5: in caso di mancata risposta o risposta insufficiente entro sei mesi, occorre una seconda comunicazione e, solo dopo ulteriori quattro mesi senza risultati adeguati, si può rifiutare il beneficio, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. Il semplice decorso di dieci mesi dalla richiesta, senza riscontro delle due fasi, non bastava a giustificare il diniego. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha riconosciuto direttamente il beneficio tariffario.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 94 e seguenti, in particolare art. 94, paragrafo 5

    Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.

    Il diniego delle preferenze per esito negativo o mancato esito del controllo a posteriori presuppone il rispetto della sequenza procedurale: prima comunicazione e attesa di sei mesi, poi seconda comunicazione e ulteriore attesa di quattro mesi. Il mero decorso di dieci mesi dalla richiesta iniziale non dimostra il rispetto di tale procedura; l'amministrazione deve documentare le comunicazioni e i relativi termini.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge. La Corte distingue la censura sulla norma astrattamente richiamata — infondata perché la CTR aveva sostanzialmente applicato gli artt. 94 e seguenti — dalla censura, accolta, sull'errata applicazione concreta della procedura di controllo.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La società lo ha invocato per denunciare ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso oltre i limiti della domanda d'appello. La Corte non ha deciso nel merito tale censura, dichiarandola assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    È indicato dalla ricorrente come parametro processuale della denuncia di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. La relativa doglianza è rimasta assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un trattamento tariffario dipende dalla verifica a posteriori di un certificato d'origine, l'autorità deve seguire e poter provare le fasi e i termini prescritti dalla disciplina applicabile; non è sufficiente affermare genericamente che è trascorso un certo periodo.
  • La mancata risposta dell'autorità estera non autorizza automaticamente il diniego: occorre verificare se sia stata inviata la seconda comunicazione richiesta e se sia decorso il successivo termine previsto, salvo le eccezioni contemplate dalla norma.
  • Una sentenza che conferma il diniego deve esporre elementi sufficienti per ricostruire il corretto svolgimento del controllo e giustificare l'esito. Se tale passaggio manca, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame.
  • La cassazione della sentenza per irregolarità o insufficiente ricostruzione della procedura non equivale al riconoscimento automatico del beneficio: il giudice di rinvio deve rivalutare la domanda sulla base degli elementi e della procedura correttamente documentati.

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