Cassazione Civile, Ordinanza n. 22506/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della successiva accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
Un soggetto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Pesaro aveva rigettato l'opposizione alla liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Il contraddittore ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha però rinunciato al ricorso e il controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione, richiamando il regime degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha verificato che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle altre parti.
È richiamato in raffronto per evidenziare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non richiede l'accettazione delle controparti come invece previsto in altre ipotesi di estinzione del processo.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale; gli adempimenti di comunicazione/notifica servono a sollecitare tale adesione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della decisione impugnata, senza necessità di accettazione delle controparti.
- Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle parti contrarie hanno funzione pratica principalmente ai fini delle spese, poiché l'adesione alla rinuncia può evitare la condanna del rinunziante.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non condiziona l'efficacia estintiva della rinuncia stessa, ma può incidere esclusivamente sul regime delle spese di lite.
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