Cassazione Penale, Sentenza n. 40599/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale; dedotti due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione; 2) vizio di motivazione circa la responsabilità dell'imputato, che era pacificamente un mero prestanome, rispetto a un reato punito a titolo di dolo specifico
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva affermato in modo assertivo che l'imputato si fosse rappresentato un grave e irrimediabile pericolo per i creditori senza indicare gli elementi a supporto. In assenza di elementi utili a pronunciare ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Cassazione ha poi rilevato che, considerati 193 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione è decorso il 27/04/2023. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che non ci sono elementi tali da consentire una pronuncia sostitutiva ex art. 129, comma 2; quindi non è possibile sostenere la condanna per sostituzione di motivazione in assenza di fondamenti
Prescrizione (normativa sul termine di estinzione del reato)
La Cassazione ha calcolato i termini tenendo conto delle sospensioni (193 giorni) e ha concluso che il termine massimo di prescrizione è decorso il 27/04/2023; quando la prescrizione è maturata il reato si estingue e la sentenza è annullata senza rinvio
Reato di bancarotta fraudolenta documentale
Trattandosi di reato punito a titolo di dolo specifico, la condanna richiede elementi che provino la rappresentazione da parte dell'imputato del grave e irrimediabile pregiudizio per i creditori; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta carente su questo punto
Massime di principio
- Se l'imputato è un "prestanome" e il reato richiede dolo specifico, la condanna richiede motivazione chiara sugli elementi che dimostrano la coscienza e volontà specifica: l'assenza di tali elementi può rendere il motivo di impugnazione non manifestamente infondato
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le sospensioni dei termini; se dal conteggio risulta scaduto il termine massimo, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando l'estinzione del reato per prescrizione è accertata in modo incontrovertibile dal proprio esame degli atti
- In casi simili la strategia difensiva efficace comprende la critica formale della motivazione della sentenza di merito e il calcolo preciso dei termini di prescrizione, incluse tutte le sospensioni e rinvii
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