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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 diretta alla revoca della confisca di prevenzione di beni ritenuti nella disponibilità materiale di Angelo Vincenzo Sussetto (formalmente intestati a Katri Maria Caputo). La difesa ha lamentato la carenza di base legale della confisca, sostenendo che la misura era fondata su condotte che esprimevano pericolosità generica compiute tra il 2001 e il 2004, periodo nel quale la normativa non avrebbe consentito l'applicazione delle misure patrimoniali per pericolosità generica. Si è dedotta, in sostanza, un'applicazione retroattiva dell'art. 11-ter del d.l. 92/2008 e la possibilità di sollevare il vizio solo dopo l'evoluzione giurisprudenziale e la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio denunciato (mancanza di base legale per retroattività della misura) fosse un vizio originario che avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di prevenzione e con i rimedi impugnatori ordinari, non potendo essere recuperato con lo strumento straordinario della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011. La Corte ha richiamato precedenti orientamenti (tra cui Cass. Sez. 2, n. 27397/2023) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Lo strumento della revocazione previsto dall'art. 28 è rimedio straordinario e non può essere utilizzato per far valere vizi originari del provvedimento di prevenzione che erano deducibili nel giudizio di merito e con i rimedi ordinari

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1

    art. 1, comma 1, lett. b)

    Definizione della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale; la confisca è stata adottata sulla base della qualificazione della pericolosità secondo questa disposizione

  • d.l. 92 del 2008, art. 11-ter

    Norma che ha esteso la possibilità di applicare misure patrimoniali anche ai soggetti con pericolosità generica; la difesa ha invocato una presunta retroattività dell'applicazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che tale questione non legittimi l'uso dello strumento di revocazione per vizi originari

  • legge n. 55 del 1990, art. 14

    Riferimento al precedente regime delle misure di prevenzione patrimoniali richiamato dalla difesa; la Corte ha osservato che per condotte anteriori potevano applicarsi regimi normativi precedenti, ma il rilievo sostanziale resta che la relativa eccezione andava proposta nel giudizio di prevenzione

  • d.l. n. 92 del 2009, art. 10

    Norma richiamata dalla difesa e menzionata negli atti; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale disposizione autorizzasse l'uso della revocazione per far valere vizi deducibili anteriormente

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    Decisione invocata dai ricorrenti per sostenere la possibilità di riformulare la questione sulla retroattività; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto che le indicazioni della Corte costituzionale non giustificano l'ampliamento del rimedio straordinario oltre i casi tassativamente previsti

  • Cassazione penale, Sez. Un., sentenza n. 3513 del 16/11/2021

    Giurisprudenza di riferimento richiamata nella decisione; non può essere utilizzata per trasformare in sopravvenienza un vizio che era deducibile originariamente

  • Cassazione penale, Sez. 2, sentenza n. 27397 del 13/01/2023

    sentenza n. 27397/2023, Rv. 284801

    Precedente conforme che ha stabilito l'inammissibilità della revocazione quando il motivo proposto attiene alla mancata base legale per confische fondate su pericolosità riferibile a fatti anteriori all'estensione normativa; rafforza il principio di inammissibilità del rimedio straordinario per censure originarie

Massime di principio

  • Lo strumento della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è rimedio straordinario e non può essere impiegato per far valere vizi che erano già rilevabili e deducibili nel giudizio di prevenzione o con i rimedi impugnatori ordinari
  • La contestazione della "mancanza di base legale" per confische fondate su condotte anteriori a modifiche legislative deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di prevenzione; la successiva evoluzione giurisprudenziale o costituzionale non autorizza automaticamente l'uso della revocazione per recuperare censure omesse
  • La qualificazione di pericolosità (es. pericolosità generica) usata come presupposto per misure patrimoniali va esaminata nel merito del procedimento di prevenzione: se il vizio è intrinseco alla decisione definitiva, non può essere sanato con azioni straordinarie
  • La giurisprudenza della Cassazione è coerente nel delimitare l'ambito della revocazione; prima di proporre rimedi straordinari, è fondamentale valutare l'opportunità di sollevare le questioni nelle sedi ordinarie
  • In casi analoghi è consigliabile documentare e sollevare tempestivamente questioni di retroattività normativa e di carenza di base legale nel corso del procedimento di prevenzione, non confidando su possibili sviluppi giurisprudenziali per recuperare omissioni processuali

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