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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima 96/2019 - ACCERTAMENTO - IMPOSTA SUI REDDITI - Utili extra bilancio - Presunzione di distribuzione ai soci - Prova contraria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui gli utili extra bilancio accertati nei confronti di una società di capitali con ristretta base partecipativa siano stati distribuiti ai soci, anche in assenza di rapporti di parentela tra questi ultimi. Secondo la massima, la ristretta compagine sociale evidenzia un elevato coinvolgimento dei soci nella gestione e rende plausibile la loro conoscenza degli utili occultati. Il socio può superare la presunzione solo fornendo una prova positiva e specifica della diversa destinazione dei maggiori ricavi, ad esempio dimostrando il reinvestimento o l'accantonamento delle somme nella società.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è stata ritenuta legittima. Non è necessario dimostrare l'esistenza di rapporti familiari o di parentela tra i soci: è sufficiente la ristretta base partecipativa, purché l'accertamento societario degli utili sia valido. Spetta quindi al socio contribuente dimostrare concretamente che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma sono stati reinvestiti, accantonati o destinati ad altro impiego incompatibile con la distribuzione personale.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa

    È legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extra contabili anche in assenza di rapporti di parentela.

    La ristretta base partecipativa consente di presumere, in via semplice, che i soci conoscano gli utili extracontabili e ne abbiano beneficiato, purché il maggior reddito societario sia stato validamente accertato.

  • Regola sull'onere della prova contraria a carico del socio

    Incombe, quindi, sul socio contribuente di fornire la prova positiva della reale destinazione dei maggiori ricavi conseguiti dalla società.

    Il socio non può limitarsi a negare la percezione degli utili o a contestare genericamente la presunzione; deve provare concretamente il reinvestimento, l'accantonamento o una diversa destinazione delle somme.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere imputati presuntivamente ai soci anche senza legami familiari tra loro.
  • La presunzione è normalmente subordinata alla validità dell'accertamento del maggior reddito societario e non costituisce una distribuzione automatica in ogni caso.
  • Per vincere la presunzione, il socio deve fornire una prova documentale e specifica della mancata distribuzione, dimostrando ad esempio l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società.
  • La mera estraneità formale alla gestione, la semplice negazione della percezione delle somme o l'assenza di rapporti di parentela non sono, di regola, sufficienti a superare la presunzione.

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