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Sentenza

Sentenza n. 1710/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Nove ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria e alla Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. 387/1987, oltre alle differenze, agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina, nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’interpretazione dell’INPS era contraria alla giurisprudenza amministrativa. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale per tre ricorrenti, ha sostenuto l’incostituzionalità dell’interpretazione favorevole al riconoscimento del beneficio e ha affermato che occorreva acquisire dalle amministrazioni di appartenenza il modello PL2.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico e all’indennità di buonuscita, avente natura retributiva. Ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato: il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, se in possesso dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non determina decadenza. Ha respinto l’obiezione di incostituzionalità, poiché il riconoscimento deriva dal contenuto della norma applicabile e non da un’interpretazione estensiva contra legem. Ha respinto l’eccezione di prescrizione per Iervolino, Pedalino e Santoro: il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, considerati i pagamenti delle seconde rate del TFS e gli atti di messa in mora, la prescrizione non era maturata. Ha inoltre respinto la difesa relativa al modello PL2, rilevando che l’INPS non aveva indicato quali dati mancassero rispetto ai prospetti di liquidazione già prodotti e che avrebbe potuto acquisire la documentazione necessaria in sede esecutiva. Ha accertato il diritto dei ricorrenti all’applicazione dei sei scatti e alla liquidazione delle differenze, oltre agli interessi legali; ha negato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia sul trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale nei confronti dei ricorrenti all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.

    I sei scatti stipendiali devono essere computati nel TFS del personale delle forze di polizia che, collocato a riposo a domanda, abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è consentito il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il beneficio non è limitato alla cessazione per età, inabilità o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale in assenza di una previsione normativa chiara in tal senso; esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sull’ammissibilità della domanda né sul diritto ai sei scatti.
  • Ai fini della prescrizione quinquennale del credito per differenze di TFS pagato in più rate, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale vale come riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
  • L’INPS, quale soggetto erogatore e titolare del potere di rielaborare i dati trasmessi dal datore di lavoro e liquidare il TFS, non può opporre la sola mancata trasmissione di un modello se non specifica quali dati necessari manchino rispetto alla documentazione già disponibile; può acquisire la documentazione occorrente anche in sede di ottemperanza.
  • Gli interessi legali sulle prestazioni previdenziali non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria nei termini previsti dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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