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Ordinanza

Ordinanza n. 1279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1304/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che mancasse un'apprezzabile dimostrazione della prova di resistenza e che le censure relative all'erroneità dei quesiti non integrassero il requisito del fumus boni iuris. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i presupposti per la riforma dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della selezione pubblica, con particolare riferimento ai quesiti della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Le censure d'appello riguardavano, in particolare, la dedotta erroneità dei quesiti della prova della selezione pubblica. Il Consiglio di Stato ha rilevato anche che l'appellante non aveva fornito un'apprezzabile dimostrazione della prova di resistenza, ossia della concreta idoneità delle contestazioni a determinare un esito utile della procedura nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Nel giudizio cautelare d'appello, la riforma dell'ordinanza del TAR presuppone la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la mancata dimostrazione di una concreta prova di resistenza può concorrere a escludere l'accoglimento dell'impugnazione, quando non sia dimostrata l'utilità effettiva che il ricorrente conseguirebbe dall'accoglimento delle censure.
  • La contestazione dell'erroneità dei quesiti di una selezione pubblica non giustifica la tutela cautelare se le relative censure non raggiungono una soglia sufficiente di fumus boni iuris.
  • L'appello cautelare contro un'ordinanza di rigetto del TAR deve essere respinto quando difettino sia un'apprezzabile prova di resistenza sia il fumus boni iuris richiesto per la misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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